Ricettazione e calunnia: inammissibile il sindacato di legittimità sul merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 3096 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze mirino a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle fonti di prova, non potendo la Corte di legittimità sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito né verificare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento esterni. In materia di ricettazione, l’elemento soggettivo del reato può essere provato anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione, da parte dell’imputato, della provenienza della cosa ricevuta. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione che esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Il rigetto dell’istanza di sospensione condizionale della pena deve fondarsi su una prognosi sfavorevole circa la reiterazione del reato, non limitandosi alla astratta gravità dell’illecito ma evidenziando aspetti negativi della personalità dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di calunnia e ricettazione. Avverso tale sentenza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contestava l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati fuori dal dibattimento, la sussistenza del delitto di ricettazione per insufficienza probatoria sull’elemento soggettivo e la mancata rinnovazione dell’esame dibattimentale. Con motivi aggiunti, egli ribadiva le proprie ragioni, dolendosi inoltre della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha innanzitutto rilevato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto diretto a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000 (Jakani), secondo cui il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né saggiare la coerenza della motivazione confrontandola con altri modelli di ragionamento. La diversa lettura dei dati processuali proposta dal ricorrente non è pertanto consentita, laddove la sentenza impugnata risulti sostenuta da una motivazione logica e priva di contraddizioni.
In relazione alla ricettazione, la Corte ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso dalla Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010 (Fontanella), per il quale la prova della consapevolezza dell’illegittima provenienza della cosa può essere raggiunta anche attraverso l’omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto, della provenienza del bene. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente applicato tale principio, esplicitando le ragioni del proprio convincimento sulla base di elementi concreti e privi di vizi logici.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale manifestamente infondate. Per le prime, è stato ribadito che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente che motivi il diniego facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi. Per la seconda, è stato osservato che il rigetto può legittimamente fondarsi su una prognosi sfavorevole circa la futura condotta dell’imputato, basata su elementi concreti come la costruzione di un’ingiusta accusa e l’interferenza nelle elezioni comunali, con aggravio dei costi per la collettività.
La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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