Sindacato estrinseco sulle schede valutative dei militari e insindacabilità del merito (TAR Trentino-Alto Adige n. 293 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dai superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono soggetti a un sindacato giurisdizionale di tipo estrinseco. Le censure che investono il merito della valutazione sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità, intesa come palese arbitrarietà, manifesta irrazionalità ed evidente travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. La motivazione del giudizio finale risiede nei giudizi parziali espressi per ciascuna voce, cosicché il giudizio complessivo è congruo quando si ponga in rapporto di armonia con le singole aggettivazioni. Le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e indipendenti, e un calo lieve di qualifica non richiede motivazione specifica. I termini di redazione e comunicazione dei documenti caratteristici hanno natura meramente ordinatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva prestato servizio presso un reparto ad alta specializzazione, ottenendo costantemente valutazioni di livello apicale. Trasferito presso un diverso reparto per avvicinarsi al domicilio, veniva impiegato in mansioni ritenute inferiori alle proprie caratteristiche professionali.
Nelle schede valutative n. 28 e 29, relative a due periodi successivi, l’Amministrazione gli attribuiva la qualifica finale di “superiore alla media”, in luogo dell’“eccellente” in precedenza riconosciuto. Il militare impugnava tali schede davanti al TAR, lamentando difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà tra provvedimenti, violazione dell’art. 1046 d.P.R. n. 90/2010 sui termini di compilazione e delle circolari ministeriali sui documenti caratteristici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro del proprio sindacato. Le schede valutative militari, disciplinate dagli artt. 1025 ss. d.lgs. n. 66/2010 e dagli artt. 688 ss. d.P.R. n. 90/2010, traducono un’analitica valutazione delle capacità e attitudini concretamente dimostrate. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 3799 del 2021 e Cons. Stato, sez. II, n. 1243 del 2025, il TAR ribadisce che il controllo resta confinato all’abnormità, dovendo il vizio risultare ictu oculi da elementi oggettivi. La conformità del documento ai modelli del T.U.O.M. esaurisce l’onere motivazionale, senza residuo spazio per il paradigma dell’art. 3 l. n. 241/1990.
Sul punto delle modalità redazionali, il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (T.R.G.A. Bolzano n. 123 del 2024): la revisione del superiore gerarchico non impone l’allegazione di fatti specifici, ma solo la scelta, tra le definizioni tipizzate nel modello, di quella ritenuta più congruente.
Nel merito, le censure non superano il vaglio. La scheda n. 28 motiva la qualifica finale evidenziando come l’intenzione di svolgere servizio di lunga durata all’estero abbia svelato una propensione all’attività fuori area, precludendo un naturale sviluppo professionale nel settore di appartenenza. Il ricorrente non offre prova convincente dell’illogicità: in più voci il giudizio non raggiunge l’eccellenza, attestandosi su un livello inferiore, e il rapporto tra aggettivazioni e giudizio finale resta coerente. L’eccellenza avrebbe richiesto pari valutazione in ogni singola sezione.
Quanto alla dedotta natura punitiva dei giudizi, il TAR osserva che la valutazione finale è ampiamente positiva e sintomatica di un fisiologico calo di rendimento, non di un abbattimento del punteggio. Le schede riflettono il rendimento di un lasso temporale determinato e sono autonome rispetto ai periodi antecedenti: il contrasto tra valutazioni non è di per sé indice di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. II, n. 4562 del 2022). Il calo di un solo livello, dall’eccellente al superiore alla media, non richiede motivazione specifica, necessaria solo in caso di notevole caduta di punteggio (TAR Campania n. 6775 del 2024).
Infine, sulla tempistica, l’art. 688, comma 1, T.U.O.M. contempla un mero dovere di tempestività, privo di termini perentori: la natura è ordinatoria (Cons. Stato, sez. II, n. 3389 del 2025). Nel caso concreto i termini di compilazione risultano comunque rispettati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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