Obbligatorio il preavviso di rigetto anche per la proroga del titolo edilizio (TAR Trentino-Alto Adige n. 181 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di proroga del termine di una concessione edilizia costituisce provvedimento adottato nell’esercizio di un potere discrezionale, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. L’omessa osservanza dell’art. 11-bis della legge provinciale n. 17/1993 — disposizione di contenuto corrispondente all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 — integra una violazione dei diritti di partecipazione che non ammette sanatoria processuale. A seguito della modifica dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020, l’amministrazione non può dimostrare in giudizio che l’esito sarebbe stato comunque sfavorevole. Il vizio travolge anche la declaratoria di decadenza del titolo, che presuppone l’assenza di una proroga valida.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di un’area destinata a strutture turistiche, ottenevano nel novembre 2020 una concessione edilizia per la riqualificazione energetica e l’ampliamento di un albergo esistente, con inizio dei lavori comunicato il giorno stesso del rilascio. Prima della scadenza del termine triennale presentavano un’istanza di proroga, sostenuta da difficoltà tecniche emerse in fase esecutiva. Il Comune la respingeva, confermando la scadenza al 31.12.2023 e precisando che, per completare le opere, sarebbe stata necessaria una nuova concessione.

Le ricorrenti presentavano quindi una seconda istanza, corredata da una perizia del coordinatore della sicurezza, che documentava ritardi da restrizioni pandemiche, sessantacinque giorni di sospensione per condizioni meteorologiche e assetti del terreno, nonché una riprogettazione statica dell’intervento. Il diniego veniva rinnovato. Con atto dell’8 gennaio 2024 il Sindaco confermava l’avvenuta decadenza e negava l’applicazione della proroga biennale prevista dalla normativa statale emergenziale, ritenendola non recepita a livello provinciale. Il ricorso prospettava sei motivi, compresa l’eccezione di illegittimità costituzionale delle norme provinciali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del primo diniego. L’argomento non regge: la seconda istanza non costituiva reiterazione della precedente, ma introduceva un quadro fattuale nuovo e una perizia tecnica. Il Comune l’ha esaminata nel merito, così adottando un provvedimento sorretto da nuova istruttoria. Esso sostituisce il precedente e rende tempestiva l’impugnazione.

Nel merito il Collegio ritiene fondato il quarto motivo, relativo all’omessa comunicazione dei motivi ostativi. La proroga del titolo edilizio è un procedimento a istanza di parte; l’art. 11-bis del L.G. n. 17/1993 impone all’amministrazione di enunciare gli impedimenti prima dell’adozione del provvedimento negativo, assicurando all’interessato trenta giorni per replicare. La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che il preavviso di rigetto anticipa il contraddittorio per consentire una difesa più efficace e ridurre il contenzioso.

Il Collegio esclude che la violazione possa essere neutralizzata. Il d.l. n. 76/2020 ha aggiunto all’art. 21-octies la clausola per cui la prova di resistenza non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il Cons. Stato, Sez. II, n. 1790/2022, ha superato l’orientamento formatosi sotto il testo precedente e ha confermato che, per le decisioni discrezionali, è sufficiente l’omissione formale.

Il Comune non contesta di non aver comunicato gli impedimenti; le ricorrenti non hanno dunque potuto interloquire. La difesa dell’ente richiama una precedente pronuncia del medesimo TAR, ma il Collegio la distingue: in quel caso il ritardo derivava da una volontaria sospensione dei lavori, circostanza esclusa per legge dai motivi di proroga, e la decisione era quindi vincolata nel contenuto e anteriore alla riforma. Qui, invece, la valutazione era ampiamente discrezionale.

Assorbito ogni altro motivo, i provvedimenti vengono annullati. Cade anche la declaratoria di decadenza, perché presuppone l’insussistenza di una proroga. Il Comune è condannato alle spese per euro 3.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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