Sindacato in Cassazione dell’interdittiva antimafia: escluso oltre i limiti della giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 8698 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rilievo di una questione di legittimità costituzionale da parte del giudice amministrativo costituisce un error in iudicando, non uno sconfinamento di giurisdizione, e non è sindacabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. La valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità rimane confinata entro i limiti interni della rispettiva giurisdizione. Analogamente, non costituisce violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con cui il giudice amministrativo abbia motivatamente escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. L’accertamento dei “concreti elementi” da cui desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 91 d.lgs. 159/11 e la valutazione di prove, indizi e fatti compiuta dal giudice amministrativo sull’interdittiva antimafia integrano un giudizio di fatto, il cui eventuale errore non è sindacabile dinanzi alle Sezioni Unite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al Tar Calabria l’informazione antimafia interdittiva adottata dal prefetto ai sensi dell’art. 91 d.lgs. 159/2011, deducendo l’assenza di elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa. Il Tar rigettava il ricorso e la decisione era confermata dal Consiglio di Stato, che reputava rilevanti i rapporti societari e commerciali intrattenuti dai soci con soggetti condannati per associazione mafiosa. Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, articolando censure relative alla mancata remissione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta, al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e al difetto di un pieno vaglio giurisdizionale sul potere prefettizio.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, enucleando i confini del sindacato di legittimità sulle sentenze del giudice amministrativo. Quanto alla dedotta violazione della giurisdizione della Corte costituzionale, la Corte ha precisato che l’eventuale applicazione di una norma illegittima da parte del giudice di merito costituisce un errore di giudizio, non assumendo rilievo quale motivo attinente alla giurisdizione: il controllo demandato alla Cassazione è limitato all’eventuale sconfinamento, non alla correttezza della decisione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.
La Corte ha altresì escluso la fondatezza dell’istanza volta a sollecitare la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, reputando la questione manifestamente infondata. Sotto il profilo dell’art. 3 Cost., la disciplina dell’interdittiva antimafia si fonda su una presunzione relativa di pericolosità, che giustifica un trattamento differenziato tra imprese esposte a infiltrazione e imprese non esposte. Con riguardo all’art. 7 CEDU, la Corte ha rammentato come il provvedimento prefettizio abbia natura cautelare e preventiva, non costituendo sanzione penale, e come la sua emissione sia ancorata a circostanze di fatto tipizzate dal legislatore, con conseguente esclusione di ogni violazione del principio di tassatività.
Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura concernente l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, avendo il Consiglio di Stato motivatamente escluso la necessità di disporlo: tale decisione non lede il limite esterno della giurisdizione. La Corte ha infine respinto i motivi con cui la ricorrente lamentava la creazione di fattispecie indiziarie extra legem e l’inadeguato vaglio delle prove, osservando che la valutazione dei “concreti elementi” indicativi del tentativo di infiltrazione e il sindacato sul merito delle scelte prefettizie attengono al giudizio di fatto, il cui eventuale errore non è sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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