La domanda risarcitoria del privato convenzionato per inerzia della PA radica la giurisdizione ordinaria e la compromettibilità in arbitrato (Cass. civ. Sez. 1 n. 13481 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni di pubblici servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si radica per la mera appartenenza della controversia alla materia, occorrendo che la domanda abbia ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri. Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio, concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e, in tale ambito, possono essere compromesse in arbitri. La domanda risarcitoria avanzata da una struttura privata convenzionata che lamenti un danno per l’inerzia della pubblica amministrazione nel procedere alla riclassificazione in fascia funzionale superiore, senza richiedere l’adozione o la disapplicazione di atti amministrativi, attiene all’adempimento delle obbligazioni contrattuali ed è di conseguenza compromettibile in arbitrato.
Il Fatto
La Regione Campania aveva impugnato il lodo arbitrale che l’aveva condannata a pagare somme per differenze tariffarie e danni in favore della struttura sanitaria, per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di convenzione. La Corte d’appello di Roma, in riforma del lodo, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo in quanto la pretesa della struttura involgeva una diversa classificazione dei servizi, rimessa alla valutazione di una potestà pubblica. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato che l’impugnazione per nullità del lodo, per l’asserita esorbitanza della controversia dai limiti della clausola compromissoria, non può tradursi in una mera richiesta di diversa interpretazione della clausola stessa. L’accertamento dell’ambito applicativo della convenzione arbitrale è un’indagine di fatto, censurabile solo in caso di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, onere non assolto dall’ente impugnante.
Sul secondo motivo, la Corte ha esaminato l’evoluzione interpretativa delle Sezioni Unite in materia di riparto di giurisdizione nelle concessioni di pubblici servizi. Lo “spartiacque” tra giurisdizione amministrativa esclusiva e giurisdizione ordinaria va individuato nella stipulazione del contratto o nell’aggiudicazione definitiva. La fase successiva all’affidamento, che riguardi l’adempimento o l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti, anche risarcitori, appartiene al giudice ordinario, salvo che la pubblica amministrazione non intervenga con atti autoritativi tipici.
L’inerzia dell’amministrazione, prospettata come elemento costitutivo della responsabilità contrattuale, integra un inadempimento nell’esecuzione del rapporto e non configura l’esercizio di un potere pubblico. La domanda di risarcimento del danno, fondata sul dedotto livello superiore delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste in convenzione, è stata qualificata in base al petitum sostanziale come pretesa di natura patrimoniale, attinente all’esecuzione del rapporto concessorio. Essendo la controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria, la stessa doveva ritenersi compromettibile in arbitri, attesa l’arbitrabilità delle controversie relative a corrispettivi già al tempo della sottoscrizione della clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971.
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Nota della Redazione
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