Il giudice può discostarsi dalla consulenza tecnica percipiente ma il sindacato di legittimità è solo sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 1990 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice che abbia disposto una consulenza cd. percipiente può discostarsi dalle sue risultanze, ma deve motivare specificamente le ragioni del dissenso, indicando gli elementi di valutazione adottati e quelli probatori utilizzati. Il sindacato della Corte di cassazione non può estendersi al merito della valutazione, ma è limitato alla verifica dell’esistenza di una motivazione adeguata che giustifichi il discostamento. L’onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. attiene alle circostanze di fatto e non alla loro componente valutativa, sicché la mancata contestazione delle valutazioni del consulente non priva il giudice del potere di disattenderle, essendo la consulenza una fonte di convincimento non vincolante. La censura di omesso esame di un fatto è inammissibile in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
Il Condominio di via Vincenzo Corrado, 2 in Afragola, notificava un decreto ingiuntivo alla condomina per il pagamento della quota di lavori condominiali. L’opponente spiegava due domande riconvenzionali: la prima per far dichiarare la nullità delle delibere alla base dell’ingiunzione, la seconda per ottenere la rimozione di opere realizzate sulla sua proprietà esclusiva, poi convertita in domanda di risarcimento per equivalente.
Il Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo in conseguenza dell’annullamento delle delibere in altro giudizio, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, riconoscendo un ristoro inferiore rispetto alla stima del consulente tecnico. La soccombente impugnava la decisione, lamentando l’immotivato discostamento del giudice dalle conclusioni del CTU. La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, determinando il ricorso per cassazione della condomina.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione omessa o apparente, nonché l’errore di percezione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. La questione centrale riguardava il potere del giudice di merito di discostarsi dalle risultanze di una consulenza tecnica definita percipiente, in quanto volta ad accertare anche i fatti di causa.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può disattenderne le risultanze solo con una motivazione che dia conto degli elementi di valutazione e di quelli probatori seguiti. Il sindacato del giudice di legittimità, tuttavia, non può investire le ragioni di fatto del dissenso, ma è circoscritto alla verifica dell’adeguatezza motivazionale. Nella specie, la Corte d’Appello aveva dato conto, da pagina 9, delle ragioni del dissenso del primo giudice, sicché la motivazione non era né omessa né apparente.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente sosteneva che la mancata contestazione delle valutazioni del CTU da parte del condominio rendesse quelle conclusioni vincolanti. La Corte ha chiarito che l’onere di contestazione riguarda solo le circostanze di fatto, non la loro componente valutativa, come stabilito da Cass. 30744/2017. La mancata contestazione delle valutazioni del consulente, quindi, non priva il giudice del potere di disattendere quella fonte di convincimento.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure di omesso esame di un fatto decisivo, ravvisando nella fattispecie la cd. doppia conforme. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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