Nessuna responsabilità del delegato del sindaco per soccorso finanziario alla partecipata (Corte dei Conti Sez. III App. n. 147 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il delegato del sindaco che, in assemblea di una società partecipata, dia attuazione a una strategia di riordino e risanamento decisa a monte dal decisore politico non risponde del danno erariale per soccorso finanziario alla controllata. La sua condotta integra una funzione di mero nuncius della volontà dell’amministrazione comunale. Manca, pertanto, sia il danno erariale sia l’elemento soggettivo della colpa grave, anche quando la ricapitalizzazione delle perdite sia disposta in assenza di piano di rientro e di motivazione economica. Il riordino delle partecipate, approvato nel piano di riequilibrio e corroborato dal miglioramento dei bilanci consolidati e del rating creditizio dell’ente, esclude la configurabilità dell’illecito contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un presunto danno erariale ascritto al presidente di un’azienda speciale del Comune di Napoli, chiamato a rispondere, quale delegato del sindaco, del finanziamento delle perdite di una società unipersonale interamente partecipata. La Procura regionale contestava tre poste di danno: la ricapitalizzazione delle perdite per un milione di euro, il riconoscimento di corrispettivi fuori mercato per l’installazione dei contatori e il rimborso delle spese generali sul distacco di personale.
La Sezione giurisdizionale campana, con sentenza n. 321/2020, aveva respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e aveva condannato l’appellante al pagamento di una parte delle somme. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo nove motivi, tra cui la carenza di giurisdizione, la nullità degli atti istruttori e l’assenza di danno, di illecito e di colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (in particolare l’ordinanza n. 26645 del 2016, relativa alla stessa società, e le sentenze n. 4316 del 2020 e n. 20632 del 2022). La natura in house providing dell’azienda speciale e della controllata, assoggettate al controllo analogo del Comune, radica la giurisdizione contabile.
Nel merito, il Collegio ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida, esaminando i motivi concernenti l’assenza del danno e della colpa grave. Quanto alla ricapitalizzazione, i giudici d’appello hanno rilevato che l’appellante non aveva fatto altro che riportare nell’assemblea della controllata la volontà politica dell’amministrazione, già espressa nel piano di riequilibrio pluriennale approvato dal Consiglio comunale e avallato dalla Sezione regionale di controllo.
La Corte ha valorizzato gli esiti finanziari positivi del piano: il bilancio consolidato dell’azienda ha chiuso in utile negli esercizi 2012, 2013 e 2014, rispettivamente per € 2.547.127,00, € 1.489.439,00 ed € 7.972.210,00. Il miglioramento del rating creditizio del Comune, con il conseguente contenimento degli oneri finanziari sui titoli collocati sul mercato, ha confermato la sostenibilità della scelta di riordino.
Le conclusioni della relazione ispettiva della Ragioneria dello Stato sono state ritenute smentite dagli atti, e segnatamente dagli accertamenti tecnici che hanno qualificato i finanziamenti come mere riallocazioni di risorse infragruppo. Ne deriva l’esclusione della responsabilità per assenza di danno e, a maggior ragione, di colpa grave.
Quanto ai contratti dei contatori, la Sezione ha accolto le conclusioni della consulenza tecnica, che ha distinto la manutenzione programmata da quella non programmata affidata alla controllata, caratterizzata da interventi urgenti e di pronto intervento. Tali peculiarità giustificano il sovrapprezzo applicato e il raffronto con i contratti esterni si rivela erroneo. L’appello è stato quindi accolto, con proscioglimento dell’appellante da ogni addebito e liquidazione degli oneri di difesa a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.