Indebito pensionistico e irrilevanza dell’affidamento su sentenza di primo grado riformata (Corte dei Conti Sez. III App. n. 146 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riforma in appello della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto agli emolumenti determina, per l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 186, co. 2 c.g.c., il venir meno ex tunc degli atti di esecuzione della pronuncia riformata e l’obbligo di restituire le somme versate dall’ente previdenziale. Non sono invocabili la buona fede e l’affidamento del percipiente, perché il titolo azionato era esecutivo ma non definitivo, quindi soggetto a gravame e alla possibile rescissione. In tali fattispecie non trovano applicazione i principi di inesigibilità dell’indebito pensionistico elaborati dalle Sezioni riunite con la sent. n. 2/2012/QM.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di due trattamenti pensionistici: una pensione di reversibilità, sulla quale percepisce l’indennità integrativa speciale in misura intera, e una pensione diretta, sulla quale l’indennità non era corrisposta. La pensionata ha chiesto il riconoscimento dell’indennità anche sul secondo trattamento e, con sent. n. 675/2005, il giudice regionale ha accolto la domanda. L’INPS ha quindi liquidato gli arretrati e ricalcolato le pensioni, ma ha proposto appello.
Con sent. n. 459/2012 la Sezione seconda d’appello ha riformato la decisione, affermando che l’indennità spetta in misura intera su una sola pensione. L’Istituto ha rideterminato i trattamenti e chiesto la restituzione di quanto versato in esecuzione della pronuncia poi riformata. La pensionata ha adito la Corte regionale per l’Abruzzo, che con sent. n. 27/2022 ha rigettato la domanda. Da qui il ricorso in appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione se lo stato soggettivo di buona fede e l’affidamento del percipiente possano escludere l’obbligo restitutorio di somme erogate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello. La risposta è negativa.
Il Collegio richiama l’art. 186, co. 2 c.g.c., che ricalca l’art. 336, co. 2 c.p.c.: la riforma o l’annullamento della decisione estende i propri effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti. Si tratta dell’effetto espansivo esterno, che opera quando un provvedimento si fonda sulla decisione contenuta in un altro. Con la pubblicazione della sentenza di riforma gli atti di esecuzione restano privi di giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione e ripristino della situazione precedente.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità e di merito (Cass. 30389/2019, 10124/2009, 26171/2006) e la giurisprudenza contabile (Sez. III d’app. 106/2014, 242/2014, 171/2018, Sez. II 443/2013, Sez. I d’app. 621/2014, 463/2015), che nega rilievo ai principi di cui alla sent. n. 2/2012/QM delle Sezioni riunite quando il diritto agli emolumenti è stato riconosciuto con sentenza di primo grado, esecutiva ma non definitiva.
La pensionata non poteva ignorare che l’INPS, rimasto soccombente, avrebbe potuto impugnare la pronuncia ancora sub iudice. La provvisorietà degli effetti favorevoli e la possibile rescindibilità del titolo impediscono di attribuire rilievo a stati soggettivi che in altre circostanze escluderebbero la repetitio indebiti. Una diversa soluzione, osserva la Corte, priverebbe di valenza la decisione di secondo grado e contrasterebbe con l’art. 24 Cost. e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il gravame è quindi infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di giustizia non sono dovute, attesa la loro sostanziale gratuità; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art. 31, co. 1 c.g.c. in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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