La prova indiziaria non basta per la responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 148 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la sospensione necessaria del processo contabile presuppone un vincolo di pregiudizialità tecnico-giuridica tra la decisione contabile e quella penale, che non sussiste quando i due giudizi, pur investendo il medesimo fatto materiale, hanno petitum e causa petendi diversi. Quanto alla prova, il giudizio indiziario non può fondarsi su circostanze ambigue: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e il loro esame, dapprima isolato e poi unitario, deve condurre a un significato dimostrativo univoco. La sola <quae singula non probant, simul unita probant non è sufficiente se ciascun elemento resta intrinsecamente equivoco e non espressivo del fatto illecito.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia aveva condannato, con vincolo di solidarietà, i convenuti — tra cui una società agricola e i suoi soci amministratori — al pagamento in favore dell’AGEA di euro 39.235,99, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il giudice di primo grado aveva ravvisato un illecito ottenimento di contributi FEAGA, erogati sulla base di titoli della “Riserva nazionale” assegnati a un soggetto qualificato come “nuovo agricoltore”.
Secondo la ricostruzione di primo grado, l’accesso ai titoli non era stato finalizzato alla creazione di una nuova impresa agricola, ma al trasferimento dei diritti all’aiuto in favore di familiari già presenti sul mercato. Il danno erariale era stato ravvisato sia nel finanziamento erogato, sia nelle agevolazioni fruite dalla società mediante i titoli ceduti. Gli appellanti hanno censurato la sentenza per mancata sospensione del giudizio in pendenza del processo penale e per difetto di compendio probatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato respinto. Il Collegio ha richiamato l’art. 106 c.g.c., che — ricalcando l’art. 295 c.p.c. — subordina la sospensione necessaria alla sussistenza di una pregiudizialità tecnico-giuridica, intesa come vincolo di stretta conseguenzialità tra due statuizioni, volto a evitare un conflitto di giudicati. Tale regola esprime il principio di indipendenza fra le diverse giurisdizioni, ribadito dalla Cassazione e dalle Sezioni Riunite della stessa Corte dei conti.
Il Collegio ha dato continuità a Sez. I app. n. 64/2022: la giurisdizione penale e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nelle loro sfere cognitive e decisorie, anche quando investono il medesimo fatto materiale. Diversi sono petitum e causa petendi: il processo penale sanziona condotte qualificate come reato, mentre il giudizio contabile ha natura risarcitoria e finalità ripristinatorie delle risorse pubbliche sottratte. Nel caso concreto, il vincolo di pregiudizialità è stato escluso.
È stato invece accolto il secondo motivo. Il giudice di prime cure aveva tratto elementi indiziari da circostanze quali l’ambito familiare della vicenda, i rapporti di coniugio e parentela, la coincidenza degli indirizzi di residenza e delle sedi, nonché la presunta mancanza di regolare disponibilità dei terreni da parte dell’assegnataria.
La Corte ha rilevato il difetto di elementi probatori a supporto dell’affermazione sulla mancanza di disponibilità dei terreni: una mera supposizione, smentita dai verbali difensivi acquisiti al dibattimento penale, dai quali risultava la disponibilità dei proprietari a concedere i fondi in locazione. Le altre circostanze — ambito familiare, rapporti di parentela, coincidenza di indirizzi — non possiedono, né singolarmente né congiuntamente, la consistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, e neppure quella di elementi indizianti.
Il Collegio ha quindi ritenuto che il giudice di primo grado abbia sopravvalutato tali circostanze, trascurandone l’ambiguità permanente anche nella valutazione unitaria. La valenza probatoria è stata inoltre depotenziata dalla circostanza che la normativa di settore non pone divieti alla cessione dei titoli della “Riserva nazionale”: la cessione, anche in contesto familiare, non è di per sé elemento indiziante di illiceità. L’appello è stato perciò accolto, con assoluzione degli appellanti e condanna dell’AGEA alle spese legali di euro 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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