Soccorso istruttorio nel consorzio stabile per mero errore materiale sulle quote (TAR Sicilia n. 2877 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, il soccorso istruttorio è legittimamente attivato quando la documentazione di gara riveli un mero errore materiale, quale l’inversione nella trascrizione delle quote di esecuzione e delle qualifiche delle consorziate, senza che ne risulti intaccata la validità dell’offerta complessivamente intesa. Il consorzio stabile non è tenuto a specificare in sede di gara le quote di esecuzione spettanti a ciascuna consorziata designata: la ripartizione interna può essere precisata anche successivamente, purché la qualificazione richiesta dalla lex specialis risulti complessivamente soddisfatta dalle imprese designate. La rimodulazione delle quote costituisce diretta conseguenza logico-matematica della rettifica e non lede la par condicio competitorum. La precedente risoluzione contrattuale di una consorziata, di valore marginale e non incidente sull’affidabilità, non integra la causa di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’aggiudicazione di un appalto disposta con decreto commissariale in favore di un consorzio stabile, insieme alle note con cui il seggio di gara aveva ammesso la controinteressata al soccorso istruttorio e ai verbali di gara successivi. Dopo l’ammissione al subprocedimento, il consorzio risultava primo in graduatoria, mentre il raggruppamento ricorrente si classificava secondo.
La ricorrente deduce violazione delle norme del codice sui consorzi stabili e sul soccorso istruttorio, del bando e dei principi di par condicio e imparzialità, contestando in particolare il difetto dei requisiti in capo a una consorziata e l’illegittimità dell’art. 14 del bando. La controinteressata proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento degli atti con cui il raggruppamento ricorrente era stato ammesso e la sua offerta valutata. L’istanza cautelare veniva respinta e la decisione confermata in appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ritenendo il gravame palesemente infondato nel merito. La questione centrale è se l’attivazione del soccorso istruttorio sia stata legittima e se la rettifica documentale abbia inciso sulla validità dell’offerta o sulla qualificazione delle imprese consorziate.
Il Tribunale ricostruisce l’andamento dei fatti e ritiene che le esigenze istruttorie fossero determinate dal contrasto tra le quote indicate nella domanda di partecipazione e quanto risultante dai DGUE e dalle attestazioni SOA delle consorziate. Si trattava di una mera inversione di dati: la qualifica effettivamente posseduta da ciascuna consorziata risultava dal corredo documentale prodotto in gara.
Il Collegio qualifica dunque l’accaduto come errore materiale nella trascrizione dei dati relativi all’articolazione dell’offerta. La rimodulazione delle quote esecutive consegue in via logico-matematica alla rettifica, riconducendo a coerenza formale le percentuali con il possesso storico dei requisiti SOA. Nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, si legge, non sussiste per i consorzi stabili alcun obbligo di specificare in gara le quote spettanti a ciascuna consorziata, potendo tale attribuzione essere definita anche in momento successivo, purché la qualificazione richiesta risulti complessivamente soddisfatta, senza che l’erronea ripartizione interna possa inficiare la partecipazione. Sul punto il Tribunale richiama il precedente TAR Catania n. 2481/2025.
Quanto alla tempistica, il seggio aveva concesso un nuovo termine dopo che il primo invio era risultato un archivio vuoto per un inconveniente tecnico nella compressione dei file; la documentazione era peraltro già formata anteriormente. La dialettica del soccorso istruttorio si è quindi correttamente declinata. Sulla contestata omessa indicazione della precedente risoluzione contrattuale a carico di una consorziata, il Collegio ritiene la doglianza generica e condivide le difese della controinteressata: la vicenda riguarda un contratto applicativo marginale e non è stata considerata dalla stazione appaltante tale da incidere sull’affidabilità dell’impresa.
Il ricorso principale è pertanto respinto e il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.