Ottemperanza all’ordinanza di assegnazione e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 16733 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione civile costituisce provvedimento giurisdizionale con portata decisoria e, una volta divenuta definitiva per mancata opposizione agli atti esecutivi, è suscettibile di ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il ricorso è ammissibile solo quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, che segna il momento a partire dal quale l’amministrazione debitrice è tenuta all’adempimento. Accertata l’inerzia dell’ente intimato, il giudice accoglie la domanda e nomina commissario ad acta, riconoscendo contestualmente gli interessi legali e la rivalutazione dalla formazione del giudicato fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione da parte del commissario.
Il Fatto
La procedura di liquidazione giudiziale di una società farmaceutica agisce per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza con cui il Tribunale civile di Roma, all’esito di un procedimento esecutivo, aveva disposto l’assegnazione in pagamento di una somma in proprio favore, ordinando al terzo pignorato — un istituto fisioterapico ospedaliero — di corrispondere l’importo di € 53.391,17 entro venti giorni dalla notificazione, ovvero nel termine di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996.
L’ordinanza era stata notificata all’ente nell’ottobre 2024 e avverso la stessa non era stata proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di legge, come attestato dal certificato di mancata opposizione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, la procedura ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. davanti al TAR Lazio. L’ente intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ordinanza di assegnazione. La giurisprudenza amministrativa è unanime nel riconoscerne la portata decisoria: si tratta di provvedimento giurisdizionale idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza una volta divenuto definitivo. Nel caso concreto la definitività è comprovata dal certificato di mancata opposizione, che esclude l’esperimento del rimedio di cui all’art. 617 c.p.c.
Il secondo presupposto attiene al termine di centoventi giorni dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. La Corte verifica analiticamente le date: la notificazione all’ente è avvenuta in data 25 ottobre 2024 e il termine è scaduto il 24 febbraio 2025. La condizione di procedibilità è dunque integralmente soddisfatta.
Nessuna difesa è stata articolata dall’ente intimato, che non si è costituito né ha dato riscontro alle ordinanze interlocutorie emesse nel corso del giudizio. Il Collegio accerta pertanto la sussistenza di tutti i presupposti di legge e accoglie il ricorso nel merito.
Quanto alle ulteriori domande, la Corte accoglie la richiesta di nomina del commissario ad acta e quella di pagamento degli interessi e della rivalutazione nella misura legale, con decorrenza dalla formazione del giudicato e dies ad quem individuato nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure dell’esecuzione da parte del commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere. Sul punto il Collegio richiama espressamente Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Il dispositivo ordina all’ente di dare esecuzione all’ordinanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza e nomina sin d’ora commissario ad acta il presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega a un funzionario, per il caso di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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