Soccorso istruttorio e controdeduzioni non sono integrazioni postume del progetto (TAR Molise n. 404 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio e il contraddittorio ex art. 10-bis legge n. 241/1990 assolvono una funzione di chiarimento: consentono di esplicitare elementi già contenuti o desumibili dalla domanda originaria, senza alterarne identità, struttura, obiettivi e costi complessivi. La distinzione rilevante non corre tra documento già prodotto e documento prodotto in sede partecipativa, ma tra chiarimento e modifica sostanziale della proposta. Qualificare come inammissibile ogni precisazione resa nel contraddittorio e attribuire il punteggio senza valutarla integra eccesso di potere per contraddittorietà procedimentale e travisamento dei fatti, superando i limiti esterni della discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Una società capofila di un’ATS presentava domanda a valere su un Avviso pubblico regionale per aiuti alle imprese a progetti di ricerca e sviluppo, gestito da un Organismo intermedio per conto della Regione. Il progetto prevedeva un budget complessivo di € 1.665.000,00, con contributo richiesto di € 1.185.450,00.

L’Organismo intermedio attivava il soccorso istruttorio per disallineamenti formali tra le tabelle economiche, chiedendo tabelle chiarificatrici senza variazioni dei totali. La ricorrente riscontrava e superava le fasi di ricevibilità e ammissibilità. In sede di valutazione di merito l’esperto esprimeva motivi ostativi, contestando la ridistribuzione temporale delle spese come integrazione postuma. Seguivano controdeduzioni e, infine, il diniego di ammissione per mancato raggiungimento della soglia minima di 57 punti. La ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato. Al momento della notifica del ricorso, il contributo richiesto era inferiore alla disponibilità residua del fondo, e nessun provvedimento di ammissione era stato adottato in favore di soggetti collocati dopo la ricorrente. Il soggetto intervenuto ha poi spiegato intervento ad opponendum ai sensi dell’art. 28 c.p.a., integrando il contraddittorio.

Nel merito, il Tribunale distingue nettamente i due momenti procedimentali. Il soccorso istruttorio ha riguardato disallineamenti formali e incongruenze redazionali, con budget invariato, e ha consentito di superare le fasi di ricevibilità e ammissibilità. Il contraddittorio ex art. 10-bis legge n. 241/1990 ha invece veicolato chiarimenti tecnici sui motivi ostativi. Le tabelle integrative non introducono nuove voci né modificano l’allocazione dei fondi: rendono coerente la rappresentazione formale di un piano economico già strutturato.

La contraddittorietà è evidente: l’Amministrazione ha usato la documentazione integrativa per ammettere l’ATS alla fase di merito e poi l’ha disconosciuta, addebitando le stesse carenze che aveva ritenuto sanate. Se quelle tabelle fossero state modifica inammissibile, la candidatura andava esclusa già in fase di ammissibilità.

Quanto alle controdeduzioni, l’esperto ha attribuito il punteggio senza valutarle, ritenendole inammissibili. Il Collegio censura il presupposto: la funzione dell’art. 10-bis è ottenere una rivalutazione motivata, non uno svuotamento partecipativo. Gli approfondimenti su architettura cloud, standard HL7 FHIR e DICOM web, KPI e misure di cybersecurity esplicitano scelte già implicite nella descrizione funzionale del sistema.

Ulteriori vizi investono l’istruttoria. Il rilievo di asimmetria tra focus del progetto e specializzazione del partner introduce criteri non previsti dalla lex specialis. La qualificazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo come contributi non giustificati è errore di presupposto: si tratta di agevolazioni fiscali strutturali. Parimenti erronea è la negazione della presenza di standard di interoperabilità nel progetto originario e la qualificazione del piano di cassa come conto economico. Il ricorso è accolto e gli atti sono annullati in parte qua, per consentire il riesame del progetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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