Autotutela esecutiva del Comune su bene del patrimonio indisponibile e sgombero (TAR Molise n. 402 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela esecutiva previsto dall’art. 823 cod. civ. è esercitabile non soltanto sui beni demaniali, ma anche sui beni del patrimonio indisponibile funzionalmente destinati a un pubblico servizio; resta escluso per i beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali la P.A. deve avvalersi degli ordinari rimedi civilistici. Ai fini dell’ascrizione del bene al patrimonio indisponibile ex art. 826 cod. civ. occorre la compresenza del requisito soggettivo, consistente nella manifestazione di volontà dell’Ente di destinare il bene a pubblico servizio, e del requisito oggettivo, cioè l’effettiva e attuale destinazione del bene al servizio. Non rileva che muti nel tempo la specifica tipologia del servizio pubblico svolto nell’immobile, purché persista la strumentalità del bene a fini pubblici. Accertata la natura indisponibile del bene e l’assenza di un titolo di godimento in capo al privato, l’ordinanza di sgombero costituisce legittima esplicazione del potere pubblicistico di tutela e non è affetta da carenza assoluta di attribuzione.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva nel 2003 dal Comune il comodato gratuito di un rudere rientrante nel patrimonio dell’Ente, oggetto di un piano di valorizzazione e alienazione. Il bando prevedeva che la durata del comodato, pari a 17 anni, decorresse dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione e dal relativo certificato di agibilità. Eseguiti i lavori, un primo certificato di agibilità veniva rilasciato e, successivamente, un secondo certificato seguiva ulteriori opere finanziate con fondi pubblici.
Il Comune approvava poi un piano di alienazione del bene e comunicava alla società l’avvio del procedimento di sgombero in autotutela. Il ricorso avverso quegli atti veniva respinto dal T.a.r. L’Ente adottava quindi l’ordinanza di sgombero per asserita occupazione abusiva, che la società impugnava deducendo la vigenza del comodato e la detenzione legittima dell’immobile, oltre alla violazione del contratto di fitto di ramo d’azienda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. I dubbi prospettati in sede cautelare, secondo cui in difetto di effettiva destinazione del bene al pubblico servizio l’ordinanza sarebbe stata adottata in carenza di potere, vengono superati dalla motivazione della precedente sentenza resa tra le stesse parti sul medesimo immobile. In quella sede è stato accertato che il bene era già inserito nella rete di accoglienza dei migranti, integrando il requisito dell’effettiva e attuale destinazione a pubblico servizio e radicando la giurisdizione amministrativa.
La sentenza ricostruisce la disciplina del patrimonio indisponibile. L’art. 826 cod. civ. vi include gli altri beni destinati a un pubblico servizio, richiedendo la compresenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo. Quanto al primo, il Comune ha manifestato in modo espresso la volontà di destinare il bene a finalità pubbliche, dapprima inserendolo nella rete di accoglienza e poi destinandolo a sede scolastica con deliberazione consiliare. Quanto al secondo, è documentalmente provato l’impiego concreto del bene per il servizio pubblico.
Il passaggio decisivo riguarda la mutabilità della destinazione. Il Collegio chiarisce che non assume rilievo il mutare nel tempo della specifica tipologia del servizio svolto nell’immobile, poiché ciò che conta è la persistente strumentalità del bene a fini pubblici. La giurisprudenza esige soltanto che la destinazione sia effettiva e attuale, non che sia immutabile o coincidente per tutta la durata del rapporto con il medesimo segmento funzionale dell’azione amministrativa.
Su tali premesse si fonda la legittimità dell’autotutela esecutiva. L’art. 823 cod. civ. attribuisce all’Autorità amministrativa la tutela dei beni pubblici, con facoltà di procedere in via esecutoria; il potere si estende al patrimonio indisponibile, mentre per i beni disponibili la P.A. deve ricorrere ai rimedi civilistici. Accertata la natura indisponibile del bene, il presupposto del potere è integrato e l’ordinanza non è nulla né viziata per difetto di attribuzione.
Il Collegio rileva inoltre che la società non disponeva, alla data dell’ordinanza, di alcun titolo legittimante il possesso. Il comodato era cessato per naturale scadenza nel 2022. I lavori del 2014, seguiti da un nuovo certificato di agibilità, non hanno rimesso in moto il termine di durata, poiché consistiti in una mera sistemazione dell’area esterna, senza trasformazione dello stabile e in assenza di statuizione contrattuale o provvedimento amministrativo che ne prevedesse la decorrenza posticipata. Anche il contratto di fitto di ramo d’azienda era da tempo cessato. L’occupazione è dunque sine titulo e il ricorso è infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 826 c.c. – Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni