Appalto e revisione prezzi: vizio istruttorio distinto dal dissenso sui calcoli (Cons. Stato n. 4187 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di una sentenza di cognizione che abbia imposto all’amministrazione il ricalcolo della revisione prezzi, il dissenso della parte privata sulla quantificazione operata dall’ente non integra di per sé un vizio istruttorio né una violazione delle garanzie partecipative. Ove l’amministrazione abbia ricalcolato gli importi secondo il criterio indicato dal giudicato e abbia dato spazio al contraddittorio, la doglianza che contesti il diverso risultato economico attiene al merito della pretesa e non al quomodo dell’azione amministrativa. Il giudice dell’ottemperanza valuta la condotta dell’ente alla luce dell’effetto conformativo della sentenza da eseguire, non dell’applicazione astratta dei princìpi generali in materia di revisione prezzi. Resta irrilevante la doglianza che addebiti l’assenza di riesame critico quando il calcolo sia stato rifatto con il metodo imposto dal giudicato.
Il Fatto
Con una gara indetta nel 2008 e aggiudicata alla società appellante, il Comune appaltava per il periodo 2009-2014 il servizio di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti urbani. Il contratto, stipulato nel 2009, prevedeva una revisione prezzi disciplinata dal capitolato secondo l’indice ISTAT. Alla scadenza il servizio era prorogato sino al 30 settembre 2016. Nel corso del rapporto la società chiedeva più volte l’adeguamento del canone e il Comune rideterminava gli importi, dapprima con un riconoscimento parziale e poi con una nuova quantificazione, senza che le parti trovassero convergenza.
La società otteneva dal TAR Sardegna una sentenza di parziale accoglimento, che imponeva all’ente di corrispondere la revisione secondo l’indice FOI. Eseguita la pronuncia con un importo ritenuto insoddisfacente, la società proponeva ricorso per ottemperanza e, in subordine, domanda annullatoria dinanzi al medesimo TAR, che con la sentenza n. 814/2021 respingeva il gravame. Contro tale decisione è proposto l’appello, respinto dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema del rito e ritiene tempestivo il gravame, atteso che la sentenza di ottemperanza è soggetta al rito camerale e alla riduzione dei termini: la notifica è intervenuta nel termine dimezzato decorrente dalla pubblicazione della decisione appellata. Nel merito, il primo motivo deduce violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria, sostenendo che l’ente avrebbe adottato il provvedimento esecutivo senza reale riesame critico e senza confronto con il privato.
La censura è infondata. L’appellante non indica quale pregiudizio sostanziale le abbia arrecato il vizio dedotto: la doglianza, rivolta contro il quomodo dell’azione amministrativa, finisce per contestare il contenuto del provvedimento comunale, reputato non satisfattivo. Dalla documentazione emerge invece che il Comune ha trasmesso alla società una nota per raccogliere osservazioni e controdeduzioni sui calcoli e ha poi organizzato un incontro di verifica. La società si è limitata a riproporre la propria perizia. L’istruttoria, quindi, non è mancata: ha semplicemente fatto emergere una divergenza di vedute sul merito della pretesa.
Il ragionamento si salda al tema dell’esecuzione del giudicato. L’effetto conformativo della sentenza di cognizione ruotava attorno a due elementi: l’adozione dell’indice FOI, criterio riconosciuto corretto anche dall’appellante, e la riquantificazione degli importi previa istruttoria. Poiché l’ente ha ricalcolato secondo l’indice imposto, la condotta tenuta in sede di riedizione del potere non può dirsi difforme dal giudicato.
Il secondo motivo contesta il criterio di calcolo, assumendo che l’amministrazione avrebbe applicato l’indice sempre al capitale iniziale, senza la progressiva rivalutazione annuale. Pure questa censura è infondata: non supera le argomentate ragioni del primo giudice e, soprattutto, la diversa quantificazione rivendicata dall’appellante risulta viziata, perché a partire dal 2011 la società ha sommato progressivamente gli incrementi degli anni precedenti, anziché calcolare la rivalutazione autonoma per ciascun anno. La questione non riguarda l’applicazione dei princìpi generali in tema di revisione prezzi, ma la corretta esecuzione della sentenza di cognizione.
Ne deriva l’infondatezza della richiesta istruttoria, superflua ai fini del decidere, e il rigetto dell’appello, con condanna della società appellante alle spese di lite e con la conferma della correttezza del ricalcolo eseguito dall’ente.
Nota della Redazione
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