Soccorso istruttorio e conversione del permesso di soggiorno (TAR Abruzzo n. 134 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio a fronte di irregolarità documentali sanabili, ma l’onere di collaborazione grava sul richiedente. Ove questi, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi con l’indicazione delle integrazioni necessarie, resti inerte, il diniego è legittimo e non è configurabile alcun ruolo suppletivo dell’amministrazione. Il precedente rilascio di un permesso per motivi familiari non implica il diritto al suo rinnovo a distanza di anni, potendo la situazione di fatto essere mutata. Il diniego del titolo di soggiorno non integra un provvedimento di espulsione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli obblighi di valutazione dei legami familiari posti dall’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, entrava in Italia con visto per ricongiungimento familiare e otteneva un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato fino alla scadenza del 3 giugno 2021. Prima della scadenza presentava domanda di rinnovo, qualificando l’istanza non più come familiare ma come lavoro autonomo.
In sede di identificazione l’ufficio accertava la carenza documentale: mancato versamento del contributo per il titolo di durata superiore all’anno, attività autonoma non adeguatamente documentata, situazione anagrafica e familiare non comprovata, assenza del contratto di locazione. Veniva consegnata la comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi, ma il richiedente non produceva alcuna integrazione. Il Questore rigettava quindi l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria, lamentando che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare d’ufficio la possibilità di rilasciare altro titolo e la sussistenza dei legami familiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Il provvedimento impugnato dà conto dell’analisi della situazione fattuale e del fatto che il ricorrente non poteva essere autorizzato a rimanere ad altro titolo rispetto a quello per cui aveva chiesto il rinnovo. Sul punto il ricorrente non ha provato il diritto a un permesso per motivi familiari, limitandosi ad affermare che la presenza dei legami sul territorio sarebbe “molto plausibile”.
La Questura, del resto, non poteva disporre in tal senso. Lo straniero aveva volontariamente optato per un titolo diverso da quello precedentemente posseduto, e la comunicazione dei motivi ostativi — rimasta senza seguito — evidenziava una carenza documentale proprio sulla situazione di residenza e di famiglia. L’inerzia non ha consentito di verificare l’attualità dei legami: il recapito dichiarato in Italia divergeva da quello della coniuge, e il trasferimento dei familiari a Roma confermava i sospetti di una divisione del nucleo.
Il Collegio ribadisce che il rilascio di un precedente permesso per motivi familiari non implica che lo stesso possa essere rinnovato a distanza di anni, ben potendo essere mutata la situazione di fatto. Richiamando il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, il Tribunale sottolinea che era dovere del ricorrente provvedere alle integrazioni richieste all’esito dell’incontro in Questura.
Viene richiamato il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5801/2022: il soccorso istruttorio si impone a fronte di mere irregolarità amministrative sanabili e il responsabile del procedimento deve chiedere le integrazioni utili, non potendosi limitare a rilevare l’incompletezza documentale. Nel caso concreto, però, l’amministrazione ha puntualmente richiesto le integrazioni senza ricevere risposta: il ricorrente non può invocare un ruolo suppletivo dell’amministrazione dopo essersi disinteressato della propria istanza.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, il Collegio rileva che è impugnato un diniego di rinnovo e non un provvedimento di espulsione: gli obblighi di preventiva valutazione dei legami familiari non sono pertanto invocabili. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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