Porto d’armi, rinnovo e onere della prova del dimostrato bisogno (TAR Lombardia n. 2581 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, il presupposto del “dimostrato bisogno” di cui all’art. 42, r.d. n. 773 del 1931 deve essere provato dal richiedente con specifiche e attuali circostanze di fatto, non risalenti nel tempo. L’Amministrazione non è vincolata al giudizio espresso in occasione della precedente concessione del titolo di polizia e conserva un ampio potere di rivalutazione delle circostanze. La pregressa titolarizzazione dell’autorizzazione non si trasforma in un diritto quesito né determina alcuna inversione dell’onere probatorio, posto che il porto d’armi costituisce eccezione al divieto di portarle. Il bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro; la difesa armata dell’imprenditore resta extrema ratio rispetto agli ordinari strumenti di tutela attiva e passiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, motivandola con l’assenza di un dimostrato bisogno di portare l’arma. Il provvedimento reca data 22 febbraio 2023 ed è stato notificato il successivo 14 marzo 2023.
Il ricorrente deduce di essere titolare del permesso dal 2004. Sostiene che tale circostanza imporrebbe all’Amministrazione di rilevare un eventuale mutamento delle circostanze di fatto che in passato avevano giustificato la concessione e i successivi rinnovi, oppure la sopravvenienza di motivi ostativi all’uso dell’arma. In mancanza di mutamenti e di motivi ostativi, il diniego necessiterebbe di una puntuale motivazione. La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando l’orientamento espresso da Cons. Stato, III, n. 5072 del 2024. L’Amministrazione non è vincolata al giudizio reso in occasione della precedente concessione del titolo di polizia: il porto d’armi è una eccezione al divieto di portarle e i presupposti del rinnovo vanno valutati in termini di attualità delle esigenze legittimanti.
Il Prefetto gode quindi di un ampio potere di rivalutazione delle circostanze di fatto, anche di quelle già note. Se tale potere non fosse riconosciuto in via di principio, la pregressa titolarizzazione dell’autorizzazione si trasformerebbe automaticamente in una sorta di diritto quesito, in manifesto contrasto con la norma e con l’indirizzo costante della giurisprudenza sul carattere eccezionale dell’autorizzazione.
Quanto al dimostrato bisogno, la prova ricade sul richiedente e il precedente rilascio non genera alcuna inversione dell’onere probatorio: chi chiede il rinnovo deve provare condizioni attuali e concrete di bisogno. Ai sensi dell’art. 42, r.d. n. 773 del 1931, il presupposto non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, III, n. 6139 del 2019; Cons. Stato, I, n. 694 del 2020).
Nel caso concreto il provvedimento impugnato motiva ampiamente sul difetto di prova dell’esigenza di portare denaro in forma liquida. Il pericolo legato alla necessità di recarsi con contante all’estero non è rilevante, perché il porto d’armi non estende la sua efficacia fuori dal territorio nazionale. Quanto alla circostanza che la società amministrata dal ricorrente non sia dotata di vigilanza interna e che l’amministratore venga chiamato in caso di allarme, essa non è sufficiente: l’azienda, di dimensioni medio-grandi, ha l’onere di dotarsi di adeguati strumenti di tutela attraverso gli ordinari mezzi di difesa attiva e passiva. La difesa armata degli amministratori costituisce extrema ratio, comporta gravi rischi per l’incolumità e non può essere forma suppletiva di altri strumenti; mancano inoltre prove concrete dell’attualità del rischio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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