Soccorso istruttorio escluso se il DGUE incompleto dipende dall’operatore (Cons. Stato n. 6281 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non è invocabile quando l’omissione o l’incompletezza della documentazione di gara dipenda da un inadempimento riconducibile esclusivamente alla sfera dell’operatore economico. Il principio di autoresponsabilità della ditta partecipante non è assoluto e recede quando l’operatore incontri ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al concorrente, frapposti dalla piattaforma telematica predisposta dalla stazione appaltante. La compilazione della domanda in limine temporis, a ridosso della scadenza del termine, integra violazione dei doveri di diligenza e non consente di addossare all’amministrazione le conseguenze del mancato inoltro tempestivo. Attivare la sanatoria in presenza di una lex specialis univoca e di un’incompletezza imputabile al concorrente determina un vulnus del principio di parità di trattamento. L’accertata assenza di profili di illegittimità nell’azione amministrativa esclude l’an della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura telematica indetta da Aeroporti di Roma per la fornitura, tramite accordi quadro, di sistemi di sedute per l’aeroporto di Fiumicino. All’esito della gara non riusciva a trasmettere la propria offerta, perché il sistema segnalava il DGUE incompleto. La stazione appaltante respingeva l’istanza di riapertura dei termini avanzata dalla società.
Avverso tale nota la società proponeva ricorso al TAR Lazio, unitamente a domanda risarcitoria per il danno emergente derivante dalle spese di partecipazione. Il TAR respingeva il ricorso. La società interponeva appello, lamentando il malfunzionamento della piattaforma, il mancato ricorso al soccorso istruttorio, l’esiguità della proroga concessa e il rigetto della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra regolarizzazione documentale e integrazione documentale, ricavandola dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando. Il principio del soccorso istruttorio resta inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, specie in presenza di una clausola univoca: la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e l’integrazione si risolverebbe in un vulnus del principio di parità di trattamento (Cons. Stato, Sez. I, n. 165 del 2024).
Il Collegio precisa però che il principio di autoresponsabilità non è assoluto. Esso è condizionato dall’idoneità delle piattaforme informatiche predisposte dall’amministrazione, e il principio di leale collaborazione, ora codificato nell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, rende applicabile il soccorso istruttorio quando il candidato incontri ostacoli oggettivi non imputabili in via esclusiva al concorrente (Cons. Stato, Sez. V, n. 295 del 2024).
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che l’iniziale malfunzionamento del sistema riguardava esclusivamente l’errata indicazione dei CIG, circostanza tempestivamente comunicata e fronteggiata con la proroga del termine dal 16 al 22 luglio 2024. La relazione del consulente informatico esclude invece anomalie nella compilazione del DGUE: i log documentano due soli tentativi di pubblicazione, entrambi falliti per DGUE mancante, e nessuna evidenza di malfunzionamento della piattaforma.
Decisivo è poi il dato comparativo: tutti gli altri concorrenti hanno compilato il DGUE senza difficoltà e hanno inoltrato tempestivamente la domanda; il fatto, non contestato, è ritenuto processualmente acclarato ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. L’appellante ha invece tentato l’invio pochi minuti prima della scadenza delle ore 12 del 22 luglio 2024, senza avvalersi del servizio di call center dedicato previsto dal disciplinare di gara.
Da qui l’infondatezza dei primi due motivi e il rigetto della richiesta di verificazione, smentita dalla consulenza tecnica e dalla condotta degli altri partecipanti. Quanto alla proroga di sei giorni, la Corte la ritiene del tutto ragionevole, essendo l’unico adempimento richiesto la sostituzione dei codici CIG. Il rigetto del quarto motivo consegue all’assenza di illegittimità dell’azione amministrativa, che esclude un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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