Obbligo di avviso e attualità del pericolo nell’interdittiva antimafia (TAR Lombardia n. 371 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 costituisce elemento indispensabile di legittimità del procedimento che conduce all’informazione antimafia interdittiva. Le particolari esigenze di celerità che consentono di ometterla devono essere effettive e non possono risolversi nella volontà di incidere sull’esito di un giudizio in corso. All’avviso non si applica la regola di non annullabilità dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, perché esso non è una comunicazione di avvio del procedimento, ma il momento di confronto che si colloca dopo l’istruttoria e prima della scelta tra interdittiva e misure di prevenzione collaborativa. L’interdittiva antimafia deve fondarsi su elementi attuali, dai quali sia ragionevolmente desumibile un pericolo di infiltrazione nella gestione dell’impresa, e richiede una valutazione di attualità tanto dei legami con la criminalità organizzata quanto del rapporto di controllo societario.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura UTG di Como il 24.05.2024 dinanzi al TAR Lombardia, con riserva di separata azione risarcitoria. La Prefettura aveva adottato il provvedimento senza la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, invocando particolari esigenze di celerità.
Nel merito, l’interdittiva si fondava sul rapporto tra la ricorrente e il proprio socio unico e, attraverso questo, sui legami di un ex rappresentante legale con soggetti contigui a consorterie mafiose. La ricorrente deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omessa valutazione della richiesta di misure di prevenzione collaborativa e l’illegittimità derivata. L’amministrazione chiedeva la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’omesso avviso. Dalla lettura dell’art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia emerge che la comunicazione al soggetto interessato, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione, è presupposto indispensabile per la legittimità del procedimento. Le ragioni di celerità addotte dalla Prefettura miravano a intervenire prima della decisione del Consiglio di Stato su un diverso ricorso, così da modificare il quadro provvedimentale in vista di quell’esito.
Il giudice amministrativo rileva che tale finalità è smentita dai fatti: la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 02.07.2024 ha comunque annullato gli atti impugnati, pur essendo stata depositata in appello l’interdittiva poi contestata in questa sede. Un provvedimento successivo non può sanare quello precedente, e la pendenza di un giudizio sul primo atto non giustifica il difetto di comunicazione sul secondo, stante l’autonomia temporale degli atti.
Sul secondo profilo, il TAR esclude l’applicabilità della regola di non annullabilità. Richiamando la giurisprudenza della Sezione, si afferma che l’avviso ex art. 92, comma 2-bis non è una comunicazione di avvio del procedimento: impone il confronto solo dopo che l’istruttoria è in massima parte compiuta e prima che il procedimento sfoci nell’interdittiva o nelle misure di prevenzione collaborativa. Da qui l’inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Il ragionamento prefettizio muove dal socio unico della ricorrente, dai legami di un ex rappresentante legale con ambienti mafiosi e dalla composizione familiare degli organi sociali, per concludere nel senso del pericolo di controllo. Il Collegio reputa il percorso fallace, perché non valuta l’attualità dei legami con la criminalità organizzata né quella del rapporto di direzione della società.
Il TAR ribadisce che l’interdittiva antimafia deve fondarsi su elementi attuali, da cui sia ragionevolmente desumibile un pericolo di infiltrazione nella gestione dell’impresa, e non può riferirsi soltanto a fatti remoti. Sono ammessi fatti risalenti solo se dal complesso delle vicende emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo. Nel caso di specie mancano entrambi i giudizi, con conseguente accoglimento del ricorso e assorbimento degli altri motivi.
Nota della Redazione
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