Annullamento del bando e caducazione automatica dell’aggiudicazione: ricorso improcedibile (TAR Sicilia n. 3224 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento del bando di gara e della lex specialis determina ipso iure la caducazione automatica del provvedimento di aggiudicazione definitiva, secondo lo schema dell’invalidità ad effetto caducante. Il bando costituisce l’atto genetico e presupposto dell’intera procedura selettiva; la sua eliminazione dal mondo giuridico travolge gli atti consequenziali, ivi compresa l’aggiudicazione, in forza del vincolo di consequenzialità immediata e necessaria. Non è pertanto necessaria una pronuncia espressa di annullamento dell’aggiudicazione, divenuta priva di efficacia ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c.. Il ricorso avverso l’aggiudicazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità concreta per il ricorrente.

Il Fatto

Le società ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione definitiva di una procedura di gara avente ad oggetto lavori di estensione della rete fognaria in diversi Comuni del catanese, adottata da Invitalia quale centrale di committenza per conto del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione. Le ricorrenti deducevano l’illegittimità derivata del provvedimento, in quanto consequenziale al bando di gara già annullato da questa Sezione con sentenza n. 1602 del 2024, passata in giudicato a seguito del rigetto dell’appello da parte del CGARS con sentenza n. 791 del 22 ottobre 2025.

Con la citata sentenza il TAR aveva annullato il bando e la lex specialis, ritenendo che i lavori dovessero essere realizzati dal gestore unico in forza della Convenzione del 24 dicembre 2005, dichiarata valida ed efficace dal CGARS, e che il Commissario Straordinario Unico non fosse investito di poteri idonei a travolgere le obbligazioni dell’Amministrazione sostituita. Le parti resistenti eccepivano l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per difetto di interesse e omessa impugnazione dei decreti commissariali. Nelle more, il Collegio disponeva con ordinanza n. 2678/2025 il rinvio della trattazione in attesa della definizione dell’appello, poi respinto dal CGARS.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale concentra la decisione sull’effetto prodotto dall’annullamento del bando già pronunciato con sentenza passata in giudicato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2517; id., 6 maggio 2021, n. 3538; id., 27 luglio 2020, n. 4758), il Collegio afferma che l’annullamento del bando di gara comporta ipso iure la caducazione automatica del provvedimento di aggiudicazione, secondo lo schema dell’invalidità ad effetto caducante.

Il bando costituisce l’atto genetico e presupposto dell’intera procedura selettiva; la sua eliminazione dal mondo giuridico determina l’invalidità derivata degli atti consequenziali, senza necessità di ulteriore pronuncia caducatoria. Il vincolo di consequenzialità immediata e necessaria che unisce il bando e l’aggiudicazione comporta che quest’ultima non possa autonomamente sussistere in assenza del primo, venendo meno la base normativa e procedimentale su cui si fondava.

L’effetto caducante, come precisato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1935; sez. VI, 23 febbraio 2016, n. 730), si produce ipso iure, in quanto il venir meno del presupposto determina automaticamente l’eliminazione del provvedimento consequenziale, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. Essendo venuto meno il bando annullato con sentenza confermata in appello, l’aggiudicazione del 12 dicembre 2023 è priva di efficacia, con conseguente inutilità di una pronuncia espressa di annullamento.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio. Le questioni attinenti ai poteri del Commissario Straordinario Unico risultano superate dal consolidato dictum del CGARS, secondo cui il Commissario, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, deve rispettare le obbligazioni e le convenzioni in essere, senza incidere su rapporti giuridici consolidati né elidere pronunce giurisdizionali esecutive o passate in giudicato, nel rispetto dei principi di legalità, continuità e certezza dell’azione amministrativa. Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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