Appello cumulativo inammissibile ed esclusione legittima per ribasso sui compensi (Cons. Stato n. 3604 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso cumulativo proposto avverso due distinte sentenze quando le domande abbiano oggetto diverso, gli atti impugnati contenuto differente e le statuizioni si fondino su motivazioni autonome e non sovrapponibili. L’ammissibilità del rimedio cumulativo presuppone l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, l’identità dell’oggetto delle domande e delle censure, e richiede una connessione procedimentale o funzionale accertata in modo rigoroso. Nel giudizio di appalto, la stazione appaltante può valutare i giustificativi resi in sede di verifica di congruità e trarne la prova che il ribasso offerto su una voce ribassabile sia stato di fatto riversato sul compenso professionale non soggetto a ribasso. La difformità tra offerta economica e giustificativi integra violazione della lex specialis e giustifica l’esclusione ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Il Consorzio Stabile Intesa partecipava alla gara bandita da una società di trasporto pubblico per l’appalto integrato di progettazione e realizzazione di infrastrutture di supporto all’alimentazione elettrica degli autobus, finanziato con fondi PNRR. Il disciplinare di gara distingueva il compenso professionale per la progettazione esecutiva, non soggetto a ribasso, dalle spese e oneri accessori, ribassabili. Il Consorzio presentava un’offerta con ribasso del 21,15% sui lavori e del 100% sulle spese e oneri accessori di progettazione.

All’esito della verifica di congruità, la stazione appaltante escludeva il Consorzio con determinazione del Direttore Generale, rilevando che i giustificativi rendevano un ribasso del 10% sul compenso professionale, riversandolo sulle spese accessorie. Il TAR Sardegna, con sentenza n. 794/2025, respingeva il ricorso del Consorzio e, con separata sentenza n. 792/2025, dichiarava improcedibile il ricorso della seconda classificata avverso la revoca dell’esclusione e la successiva aggiudicazione. Il Consorzio appellava cumulativamente le due sentenze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello cumulativo. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e l’indirizzo di Cons. Stato n. 4096 del 2019, la Corte ribadisce che il rimedio cumulativo ha carattere eccezionale e richiede il concorso dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali, dell’oggetto delle domande e delle censure, oltre a una connessione procedimentale o funzionale. Nel caso concreto, le due sentenze hanno scrutinato ricorsi avverso atti distinti, con statuizioni fondate su motivazioni autonome: l’appello cumulativo è pertanto inammissibile.

Nel merito, la Corte rigetta il motivo di nullità delle sentenze per asserita violazione del contraddittorio. Il TAR ha correttamente qualificato la revoca dell’esclusione come atto di mera esecuzione dell’ordinanza cautelare, applicando i canoni ermeneutici propri dell’atto amministrativo, in linea con Cons. Stato n. 6378 del 2019: rileva il contenuto effettivo dell’atto e non il nomen iuris. La stazione appaltante non ha operato alcuna nuova valutazione, ma ha dato esecuzione alla pronuncia cautelare.

Quanto alla legittimità dell’esclusione, la Corte condivide il ragionamento del primo giudice. L’art. 1 del disciplinare sancisce espressamente che il compenso professionale non è soggetto a ribasso e l’art. 9 consente di ribassare solo la voce relativa alle spese e oneri accessori. Dagli atti emerge che il Consorzio, nei giustificativi, ha dichiarato un ribasso del 10% sul compenso professionale, quantificando le spese accessorie in misura corrispondente: il ribasso del 100% sulle spese è stato di fatto riversato sul compenso non ribassabile.

La Corte respinge la tesi dell’irrilevanza degli accordi interni con il raggruppamento di progettazione: è il Consorzio ad aver sottoscritto e trasmesso i giustificativi, facendone propri i contenuti, ed è la stazione appaltante a sostenere il costo finale dell’operazione. La difformità tra offerta e giustificativi integra violazione della lex specialis e non è invocabile l’art. 110 d.lgs. n. 36/2023: la minimizzazione dello scostamento rispetto al valore dell’appalto non elimina il contrasto con il divieto di ribasso. L’appello è respinto con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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