Regolamento comunale e nomina commissari rinvio alla legge statale solo per composizione (Cons. Stato n. 3602 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio contenuto nel regolamento comunale alle disposizioni legislative vigenti in materia di commissioni esaminatrici opera esclusivamente con riferimento alla composizione delle stesse e ai requisiti di professionalità dei membri, non anche alle modalità di individuazione dei commissari. L’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 non impone, di per sé, la pubblicazione di un avviso pubblico sul Portale Unico per il reclutamento allorché i commissari siano esterni all’ente. Il rapporto tra normativa statale e regolamentare si declina in termini di sussidiarietà: ai sensi dell’art. 89, comma 4, Tuel, le norme del d.P.R. n. 487 del 1994 trovano applicazione solo in mancanza di disciplina locale. L’ente locale che abbia disciplinato in modo compiuto la materia esercita legittimamente la propria autonomia regolamentare.

Il Fatto

Il Comune di Castel Morrone indiceva una procedura selettiva per un posto di istruttore contabile. Il candidato non risultato idoneo impugnava l’intera procedura davanti al TAR Campania, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui la mancata pubblicazione di un avviso per la scelta dei commissari, l’uso della modalità cartacea per la prova, il conflitto di interessi del responsabile del servizio e vizi formali degli atti.

Il TAR accoglieva il ricorso sul presupposto assorbente della violazione dell’art. 6 del Regolamento comunale, che avrebbe imposto la selezione dei commissari mediante avviso pubblico. Proponevano appello il Comune e la candidata risultata vincitrice. I gravami, riuniti, investivano il Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’appello del Comune, ritenendolo assorbente delle doglianze dell’appellante privata. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 6 del Regolamento e del rinvio alle disposizioni legislative vigenti. Secondo il primo giudice, il richiamo all’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994, che a sua volta rinvia all’art. 35-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe comportato l’obbligo di pubblicare un avviso sul Portale Unico.

Il Consiglio di Stato dissente. La disposizione regolamentare, letto il suo tenore testuale, non prevede affatto la pubblicazione di un avviso per la selezione dei commissari. Più ragionevolmente, il rinvio opera solo con riferimento alla materia della composizione delle Commissioni, i cui membri devono possedere le specifiche professionalità richieste dal profilo concorsuale. Non sussistono elementi giuridici o logici per estendere la relatio all’obbligo di avviso.

Tale conclusione è coerente con il contesto normativo. Gli artt. 7 e 89 Tuel riconoscono agli enti locali la potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e di accesso al lavoro. L’art. 89, comma 4, Tuel chiarisce che le norme statali hanno carattere suppletivo, applicandosi solo in assenza di regolamentazione locale. Il Comune ha quindi disciplinato in modo compiuto la composizione delle commissioni, prevedendo componenti esterni con la sola condizione dell’adeguata e comprovata esperienza professionale, senza imporre alcun avviso.

Accolto il primo motivo, il Collegio ritiene superfluo ogni verifica della prova di resistenza e superate le censure sull’inammissibilità originaria del ricorso. Quanto all’appello della candidata, il terzo motivo è accolto per ragioni sovrapponibili; le residue doglianze processuali sono respinte. In assenza di clausole escludenti, la lesione si attualizza solo alla conclusione della procedura, secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, senza che la presa d’atto del bando integri acquiescenza.

I motivi riproposti sono respinti. La nomina dei commissari è adeguatamente giustificata dalla valutazione dei curricula, senza obbligo di motivare la scelta del singolo commissario (Cons. Stato n. 574 del 2013). La modalità cartacea non è illegittima: l’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dal d.P.R. n. 82 del 2023, non contempla alcuna esclusività del digitale, essendo stata eliminata la previsione dell’avverbio “esclusivamente”. Le restanti censure (conflitto di interessi, criteri di valutazione, tardiva pubblicazione degli esiti) restano prive di dimostrazione di concreta incidenza causale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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