Soccorso istruttorio non sana il requisito di maggioranza nelle quote societarie (TAR Marche n. 335 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso ai contributi per l’insediamento di giovani agricoltori, il requisito della titolarità di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Il soccorso istruttorio non può supplire alla mancanza o alla prova postuma del requisito, perché la registrazione o la produzione successiva del documento vale come formazione dell’atto in data posteriore al termine. Il rimedio opera solo quando la carenza documentale attenga a un fatto la cui preesistenza sia inequivocabile o facilmente comprovabile. La lex specialis che impone di desumere le informazioni aziendali da fonti di certificazione del dato è conforme al fine di certezza nella gestione delle risorse pubbliche. La Regione può introdurre condizioni più restrittive rispetto alla definizione unionale di giovane agricoltore.
Il Fatto
Una società agricola a responsabilità limitata semplificata ha presentato domanda di aiuto per l’intervento SRE01 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Marche, annualità 2023, finalizzato all’insediamento di giovani agricoltori.
All’esito dell’istruttoria l’Amministrazione ha comunicato la non ammissibilità della domanda per due ragioni: il giovane richiedente, amministratore unico, non era titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria; la dimensione economica dell’azienda non raggiungeva la soglia minima prevista. La richiesta di riesame è stata respinta con decreto dirigenziale, previo parere del Comitato di Coordinamento di Misura. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo gruppo di censure, relative al provvedimento di non ammissione. La domanda è stata esclusa perché il socio richiedente risultava titolare del 49% delle quote, percentuale insufficiente a garantirgli la maggioranza assembleare. Non è stato ritenuto idoneo il patto parasociale prodotto in fase di integrazione documentale, con cui altro socio si era impegnato a trasferirgli una quota del proprio capitale: si tratta di scrittura privata semplice, priva di data certa e non risultante dalla visura camerale.
Quanto al dedotto soccorso istruttorio, il Tribunale rileva che la lex specialis esige il requisito a pena di inammissibilità e impone di desumere le informazioni aziendali da fonti di certificazione del dato. Era pertanto onere della ricorrente allegare la documentazione completa già con la domanda. Il rimedio non si giustifica quando confligge con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, perché la rimessione in termini lederebbe la par condicio e la sanatoria di una documentazione incompleta. Il soccorso presuppone che la preesistenza del fatto sia inequivocabile: diversamente diviene illegittima integrazione di requisiti, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 8047 del 2024 e da Cons. Stato, sez. V, n. 4122 del 2024. Nel caso concreto il patto è stato prodotto solo dopo la comunicazione di inammissibilità, con esito irrilevante anche sul piano sostanziale, poiché il socio obbligato risultava titolare di una quota dell’1%, inferiore al 5% promesso.
Il Collegio respinge anche la censura sulla mancata trascrizione del patto, osservando che è la disciplina di bando a richiedere fonti ufficiali di certificazione, a garanzia della certezza delle informazioni. La previsione che impone la coesistenza tra qualifica di amministratore unico e titolarità della maggioranza delle quote è espressione di una scelta non sproporzionata né illogica, coerente con la finalità di selezionare progetti affidabili.
Il secondo gruppo di censure, volto a contestare la lex specialis per contrasto con il Reg. (UE) 2021/2115, è infondato. La Regione non ha escluso in astratto il ricorso al patto parasociale, ma lo ha ritenuto inidoneo per difetto di valenza ufficiale. Le previsioni del Piano strategico nazionale e del CSR, che fissano al 30% la soglia di controllo, costituiscono la base rispetto alla quale le Regioni potevano introdurre condizioni più restrittive, come confermato dalla scheda dell’intervento.
Infine, quanto alla seconda ragione di esclusione, il provvedimento è plurimotivato e la fondatezza del primo motivo già basta a sostenerlo. Nel merito, il bando consente di raggiungere la dimensione economica minima solo tramite investimenti fissi e colture andate a buon fine: il disallineamento tra colture dichiarate e presenti in campo e il mancato esito della produzione ortiva confermano la correttezza dell’operato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.