Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Marche n. 336 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo esecutivo giudiziario formato e non eseguito. Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza senza che l’Amministrazione abbia adempiuto, il ricorso è procedibile e, in assenza di contestazioni sulla spettanza della pretesa, fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso di tale termine nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, può essere sufficiente a escludere l’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in mancanza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 205/2024 pubblicata il 18 settembre 2024, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta del Docente per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti necessari per l’accredito della somma di € 500,00, oltre rivalutazione e interessi legali. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata e non impugnata; la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato con certificazione del 7 gennaio 2025. La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e propone ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche. Il Ministero si costituisce con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso e la riconosce sussistente: tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il dato temporale assume rilievo perché segna il momento a partire dal quale l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il TAR assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato.
Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica infine la condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in € 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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