Sospensione dell’irricevibilità del permesso di soggiorno se il nulla-osta è già sospeso in via cautelare (TAR Lombardia n. 611 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare della revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, disposta dal giudice amministrativo, incide sul provvedimento di irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione quando quest’ultimo risulti motivato esclusivamente con riferimento alla intervenuta revoca. In tale evenienza, l’atto impugnato non può ritenersi legittimamente definito, poiché la sua unica ragione giustificativa è venuta meno a seguito dell’ordinanza che ha sospeso l’efficacia del provvedimento presupposto. Il giudice cautelare accoglie l’istanza ai fini di un motivato riesame della posizione del richiedente, coordinandone lo svolgimento con il riesame del provvedimento di revoca già disposto e onerando la parte più diligente di versare in atti la prova dell’esito della nuova fase procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero legittimamente entrato nel territorio nazionale, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva dichiarato l’irricevibilità della sua istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento impugnato risultava motivato esclusivamente con riferimento alla revoca, da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, del nulla-osta al lavoro subordinato già rilasciato in favore dell’istante.
Il ricorrente aveva tuttavia già impugnato separatamente la revoca del nulla-osta dinanzi al medesimo Tribunale, ottenendo la sospensione cautelare della sua efficacia ai fini del riesame della propria posizione. La sospensione era stata disposta dalla Sezione con ordinanza del 19 marzo 2026, in un momento antecedente all’adozione dell’atto di irricevibilità qui contestato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno si fondava esclusivamente sulla revoca del nulla-osta al lavoro. Tale revoca, tuttavia, era stata già tempestivamente impugnata e la sua efficacia era stata sospesa in via cautelare dallo stesso giudice adito.
La motivazione dell’atto impugnato è risultata pertanto priva del suo presupposto logico-giuridico. Una volta caducata in via interinale l’efficacia del provvedimento di revoca, l’Amministrazione non poteva fondare su di esso la declaratoria di irricevibilità, dovendo invece procedere a una nuova valutazione della domanda del ricorrente. Il Collegio ha valorizzato la necessità di coordinamento tra la fase cautelare relativa alla revoca del nulla-osta e il riesame dell’istanza di permesso di soggiorno, al fine di evitare esiti contraddittori e di garantire una tutela piena ed effettiva al richiedente.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza osservando che il ricorrente, in assenza di sospensione, sarebbe stato esposto al pregiudizio grave e irreparabile di essere definitivamente allontanato dal territorio nazionale, dopo esservi entrato legittimamente. Il rischio di espulsione ha integrato il requisito dell’urgenza, rendendo necessaria una tutela immediata in pendenza del giudizio di merito.
Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato e disponendo che l’esito della nuova fase procedimentale fosse documentato in atti. Ha infine rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 25 novembre 2026, compensando le spese della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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