Cessazione della materia del contendere per accertato versamento del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12039 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, può essere pronunciata dal giudice amministrativo solo in presenza della comunicazione, da parte della regione o provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo ridotto dovuto a titolo di payback per dispositivi medici. La dichiarazione di avvenuto pagamento integra, invece, una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che conduce a una declaratoria di improcedibilità. Ne consegue che, laddove solo una delle amministrazioni intimate abbia dato prova del versamento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto con quella amministrazione e l’improcedibilità nei confronti di tutte le altre parti, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige aveva determinato l’importo dovuto a titolo di payback per gli anni 2015-2018, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti, tra cui le determinazioni dirigenziali di approvazione dei dati di bilancio e di certificazione dei fatturati. Con motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione al nuovo decreto provinciale del 15 giugno 2023, che ha rideterminato l’importo richiesto, e agli atti ministeriali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa.
Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 14 maggio 2026, la società ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 7 d.l. 95/2025 ha introdotto una disciplina transitoria per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, prevedendo la possibilità per le regioni e le province autonome di accertare l’avvenuto versamento dell’importo ridotto. Il tenore letterale della disposizione è stato ritenuto decisivo: la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, da parte delle regioni e province autonome, dei provvedimenti di accertamento del pagamento pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che solo la Provincia Autonoma di Bolzano ha dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto. Per tale amministrazione, pertanto, sussistevano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di avvenuto pagamento, infatti, determina il venir meno dell’interesse della società ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito, poiché l’obbligazione pecuniaria contestata risulta ormai adempiuta.
Per tutte le altre parti intimate, invece, la mancata comunicazione del provvedimento di accertamento del versamento non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la richiesta della società ricorrente di vedere dichiarata la carenza di interesse deve trovare accoglimento: la sopravvenuta carenza di interesse, quale evenienza processuale autonoma, prescinde dalla comunicazione ufficiale dell’amministrazione e deriva direttamente dalla volontà della parte di non coltivare più il giudizio.
Il Collegio ha quindi distinto le due evenienze processuali: la cessazione della materia del contendere, riservata al caso in cui l’amministrazione abbia adempiuto all’onere di comunicazione, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che opera nelle more del giudizio. Alla luce di tale ricostruzione, la pronuncia è stata articolata in modo differenziato: dichiarazione di cessazione della materia nei confronti della sola Provincia Autonoma di Bolzano e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di tutte le altre parti, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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