Soccorso istruttorio e documentazione irritualmente consegnata nel procedimento per permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 2552 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, il provvedimento che dichiara l’irricevibilità dell’istanza è viziato da difetto di istruttoria quando la documentazione originariamente mancante sia stata comunque consegnata all’ufficio competente prima dell’adozione del provvedimento stesso, anche secondo modalità diverse da quelle ordinarie. Il dovere dell’Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, previsto dalla legge generale sul procedimento, trova conferma nella disciplina speciale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone di valutare i nuovi elementi sopraggiunti e le irregolarità amministrative sanabili. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990 rafforza il vizio, avendo impedito al privato di rappresentare gli elementi utili all’esito del procedimento.

Il Fatto

Il cittadino straniero entrava in Italia nel dicembre 2023 con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato a seguito del nulla osta ottenuto dallo Sportello Unico per l’immigrazione. Inviava quindi, il 29 gennaio 2024, la prima istanza di permesso di soggiorno tramite la procedura postale, in un momento in cui non era ancora stato sottoscritto il contratto di soggiorno. Il contratto veniva formalizzato presso la Prefettura soltanto il 3 ottobre 2024. In occasione del fotosegnalamento, il 30 ottobre 2024, l’interessato consegnava all’Ufficio Immigrazione della Questura sia la documentazione integrativa sia il contratto.

La Questura, con decreto del 2 dicembre 2024, dichiarava irricevibile l’istanza per assenza del contratto di soggiorno e adottava contestualmente un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il TAR Puglia, con sentenza n. 659/2025, respingeva il ricorso, valorizzando la natura vincolata del procedimento e l’inutilizzabilità dell’integrazione documentale effettuata manualmente. L’interessato proponeva appello, deducendo la tardiva convocazione da parte della Prefettura, la violazione del soccorso istruttorio e l’omesso preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione del TAR muovendo da un dato pacifico tra le parti. Sebbene l’istanza originaria fosse priva della documentazione necessaria, questa era stata consegnata presso l’Ufficio Immigrazione in occasione del fotosegnalamento, quindi prima dell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado. Tale circostanza, per il Collegio, integra un difetto di istruttoria alla base del provvedimento di irricevibilità.

La Sezione precisa che la circostanza rileva a prescindere dalle modalità di trasmissione. Quand’anche la consegna non sia avvenuta secondo le modalità ordinarie, il fatto che la documentazione sia stata comunque rilasciata all’ufficio competente non può restare privo di effetti ai fini dell’esito del procedimento amministrativo. L’irritualità della modalità non sana l’errore dell’Amministrazione, ma piuttosto ne evidenzia l’onere di valutazione.

Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il dovere della Pubblica Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, già contemplato nella legge generale sul procedimento, è confermato dalla disciplina speciale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (Cons. Stato, Sez. III, 16/01/2025, n. 333). La norma prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo siano rifiutati quando mancano i requisiti, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

La stipula del contratto di soggiorno e la consegna della documentazione alla Questura costituiscono, per la Sezione, elementi nuovi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Il Collegio aggiunge che ciò si sarebbe probabilmente verificato se l’Amministrazione avesse adempiuto al dovere di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990. L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza del TAR, il provvedimento impugnato in primo grado è annullato. Le spese del doppio grado sono compensate, con ripetibilità del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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