Sequestro penale non impedisce l’ordine di demolizione dell’opera abusiva (Cons. Stato n. 2405 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva non esime il destinatario dell’ingiunzione demolitoria dall’ottemperanza alla stessa. Il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all’ordine e costituisce onere del responsabile dell’abuso richiedere motivatamente all’autorità giudiziaria il dissequestro del bene, ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p., al fine di provvedere alla demolizione ed evitare il provvedimento di acquisizione. La questione attiene all’esecuzione dell’ordine e non alla legittimità della sua adozione. Il termine di 45 giorni tra la sospensione dei lavori e il provvedimento definitivo, previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ha natura ordinatoria e non incide sulla validità del provvedimento di demolizione. La mancata consultazione delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica, ove dedotta in modo generico, è inammissibile.

Il Fatto

Il Comune di Marino adottava un’ordinanza di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Il destinatario impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che con sentenza respingeva il ricorso. Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva appello, chiedendone la riforma e deducendo vizi relativi al procedimento demolitorio, al termine tra sospensione dei lavori e provvedimento definitivo e alla pendenza di un sequestro penale sull’immobile. Il Comune si costituiva per resistere.

La controversia giunge al Consiglio di Stato perché l’appellante ritiene che la sentenza di primo grado abbia male valutato le censure proposte, in particolare quella concernente il mancato coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti e l’incidenza del vincolo penale sull’ottemperanza all’ordine demolitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla mancata consultazione delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Rileva che la doglianza, già formulata in primo grado in termini generici, era stata correttamente dichiarata inammissibile; nel merito, gli elementi acquisiti risultano autosufficienti per disporre la demolizione. La valutazione del giudice di prima istanza è quindi immune dal vizio denunciato.

Quanto al termine di 45 giorni tra l’ordinanza di sospensione dei lavori e l’emanazione del provvedimento definitivo, la Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui esso ha natura ordinatoria. Il termine riguarda l’efficacia del provvedimento di sospensione, ma non la validità dell’ordine di demolizione, richiamando sul punto Cons. Stato n. 3536/2018 e n. 9939/2023. La censura è pertanto infondata.

Sul sequestro penale, il Collegio richiama l’orientamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 6950 del 2024, secondo cui la sottoposizione a sequestro preventivo non esime il destinatario dall’ottemperanza all’ingiunzione. Il responsabile dell’abuso può richiedere in sede penale il dissequestro al solo fine di provvedere alla demolizione, secondo la procedura dell’art. 85 disp. att. c.p.p., ponendo in essere una condotta attiva rientrante nella ordinaria diligenza. Vengono richiamati anche Cons. Stato n. 1310/2024, n. 6031/2023 e n. 1721/2023. La Corte precisa inoltre che la questione può incidere sull’esecuzione dell’ordine, ma non sulla legittimità della sua adozione.

Il ricorso in appello è dunque respinto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 85 c.p.p.

Tutte le 24 sentenze sull'art. 85 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *