Sanzione disciplinare di corpo: rigetto cautelare se non emergono vizi manifesti (TAR Sardegna n. 58 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la concessione della misura è subordinata alla valutazione del fumus boni iuris, che postula l’emersione di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione della sanzione irrogata, ovvero di evidenti vizi procedimentali idonei a inficiare la legittimità dell’azione amministrativa. Non sussiste il periculum in mora quando la sanzione disciplinare di corpo comporti la mera annotazione agli atti matricolari, senza effetti immediatamente lesivi di carattere irreversibile, potendo gli eventuali pregiudizi essere adeguatamente ristorati all’esito del giudizio di merito. Tale principio si applica anche nell’ipotesi in cui l’eventuale pregiudizio all’avanzamento in grado non possa comunque verificarsi prima di una data futura e determinata.
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di Finanza ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la determinazione con cui era stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare di corpo della “Consegna di giorni 3”, ex art. 1361 del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, deducendo vizi che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice amministrativo in sede di esame dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Nel merito dell’istanza cautelare, il Collegio ha escluso la ricorrenza del fumus boni iuris, rilevando come, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, non emergano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione della sanzione irrogata, in considerazione della natura e della gravità degli addebiti risultati dalla documentazione in atti.
Il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza di evidenti vizi procedimentali idonei a inficiare, allo stato, la legittimità dell’azione amministrativa. Sul piano del periculum in mora, il Collegio ha osservato che la sanzione comporta la mera annotazione agli atti matricolari dell’interessato e non determina effetti immediatamente lesivi di carattere irreversibile. Gli eventuali pregiudizi potranno essere adeguatamente ristorati all’esito del giudizio di merito.
Il Tribunale ha infine valorizzato la circostanza che l’eventuale avanzamento in grado del ricorrente non potrà comunque intervenire prima del 31 dicembre 2028, circostanza che attenua ulteriormente la prospettazione di un danno grave e irreparabile. Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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