Società di comodo, IVA e giudicato esterno sui periodi d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 19129 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato esterno, l’accertamento compiuto in ordine a un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, quale l’antieconomicità di operazioni immobiliari poste in essere da una società di comodo, espande i propri effetti anche ai successivi periodi d’imposta, non trovando ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta (Cass. sez. un. n. 13916 del 2006; Cass. n. 8138 del 2018; Cass. n. 8291 del 2025). Il test di non operatività di cui all’art. 30 l. n. 724/1994, nella versione successiva alla legge n. 223/2006, non richiede alcun contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, essendo stata abrogata la previa richiesta di chiarimenti (Cass. n. 25266 del 2020; Cass. n. 4445 del 2022). L’eventuale violazione del contraddittorio rileva solo per i tributi armonizzati, a condizione che il contribuente assolva l’onere di enunciare le ragioni non pretestuosamente violabili (Cass. sez. un. n. 24823 del 2015).
Il Fatto
Una società immobiliare, dichiarata fallita, impugnava avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per IRES, IRAP e recupero di IVA, relativi alle annualità 2010 e 2011. La Commissione Tributaria Provinciale di Verona, riuniti i giudizi, respingeva il ricorso quanto a IRES e IRAP e lo accoglieva in relazione all’IVA. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l’appello erariale e accoglieva quello incidentale della curatela, ritenendo gli atti viziati da lesione del contraddittorio per mancanza del confronto preventivo previsto dall’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973, a fronte di immobili destinati ad attività economica frustrata dalla crisi del settore.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: violazione del giudicato esterno formatosi su Cass. n. 15239/2020 in relazione al diniego di rimborso IVA per il 2009, e motivazione apparente della sentenza impugnata. Il Fallimento non resisteva con controricorso. La questione centrale riguarda la portata espansiva del giudicato tributario sui periodi d’imposta successivi e gli obblighi di contraddittorio nelle società di comodo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, per cui l’accertamento su un punto fondamentale comune a più giudizi tra le stesse parti, relativo al medesimo rapporto giuridico, preclude il riesame anche quando il successivo giudizio abbia finalità diverse. Il principio non trova deroga nelle situazioni giuridiche di durata, giacché l’oggetto del giudicato è un unico rapporto e non i singoli effetti.
Sul rapporto tra giudicato esterno e autonomia dei periodi d’imposta, la Corte richiama Cass. n. 8138 del 2018 e Cass. n. 8291 del 2025: l’indifferenza della fattispecie costitutiva rispetto ai fatti esterni al periodo opera solo per gli elementi variabili, non per quelli a carattere permanente. Le qualificazioni giuridiche e gli elementi preliminari che si estendono a più periodi d’imposta si considerano come unicum, non come periodi frazionati.
Nel caso concreto, il diniego di rimborso IVA per il 2009 e per il 2011 si fonda sulla medesima situazione fattuale relativa all’acquisto di terreni dalla controllante, già scrutinata con forza di giudicato nel precedente giudizio. L’antieconomicità delle operazioni e la loro finalità di regolare rapporti interni al gruppo integrano accertamenti a rilievo permanente, che espandono i propri effetti anche oltre l’ambito temporale originario.
La Corte, tuttavia, impone di rivalutare il giudicato alla luce della sentenza CGUE 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio, in causa C-341/22, secondo cui l’art. 30 l. n. 724/1994 va disapplicato per incompatibilità con l’art. 167 direttiva 2006/112/CE. Il diritto di detrazione resta ancorato alla realtà effettiva e non all’entità delle operazioni, salvo frode o abuso.
Quanto al secondo profilo, il test di non operatività non richiede alcun contraddittorio procedimentale dopo la legge n. 223/2006. L’obbligo generale di contraddittorio sussiste solo per i tributi armonizzati, purché il contribuente deduca in concreto le ragioni non pretestuosamente fatte valere. Il ricorso è pertanto accolto sul primo motivo e rigettato sul secondo, con cassazione e rinvio.
Nota della Redazione
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