Società schermo e confisca diretta: irrilevante il momento di acquisto dei beni (Cass. pen. Sez. III n. 20735 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto di reati tributari, il giudice dell’appello cautelare che abbia accertato il fumus della natura fittizia della società ricorrente, quale società schermo interposta nella gestione unitaria di altra impresa, non è tenuto a individuare il momento e le modalità di acquisto dei beni oggetto del vincolo. Una volta affermata la sostanziale disponibilità dei beni in capo all’indagato, l’accertamento del nesso di pertinenzialità non richiede la prova analitica di ogni singolo acquisto, poiché il risparmio d’imposta si è prodotto in tutte le annualità considerate ed è stato impiegato per l’acquisto dei beni. Il ricorso per cassazione avverso tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge e il sindacato di legittimità non si estende alla fondatezza dell’accusa.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società ricorrente, terza estranea, avverso il provvedimento che aveva respinto l’istanza di restituzione di centonove colli contenenti materiale elettronico. I colli erano stati dapprima sottoposti a sequestro probatorio e poi a sequestro preventivo e si trovavano presso la sede della ricorrente, ma erano ritenuti nella disponibilità di altra società, il cui rappresentante legale è indagato per reati tributari.
Il giudice ha qualificato la ricorrente, insieme ad altre compagini, come società schermo riconducibile alla gestione unitaria del medesimo soggetto, osservando che i pagamenti dei dipendenti e il canone di locazione erano sostenuti dalla società principale e che unica era la gestione finanziaria. Contro tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e l’inversione dell’onere probatorio sul nesso di pertinenzialità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del mezzo di impugnazione. Il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è consentito, in primo luogo, solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione gli errores in iudicando o in procedendo e quei soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il Collegio richiama Sez. 2 n. 18951 del 2017, Sez. 6 n. 6589 del 2013, Sez. 5 n. 43068 del 2009 e Sez. Un. n. 25932 del 2008.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’accertamento del giudice dell’appello cautelare. La ricorrente, unitamente ad altre società, era società schermo attraverso cui operava la compagine principale; le società, pur formalmente distinte e dotate di autonoma soggettività, erano rappresentate da prestanomi e sostanzialmente affidate alla gestione unitaria del medesimo soggetto, con lo scopo di scaricare su di esse gli oneri tributari. Il giudice aveva valorizzato i pagamenti dei dipendenti, il canone di locazione e l’analisi del conto corrente, da cui emergeva un’unica gestione finanziaria e un’unica linea telematica. La ricorrente non ha contestato tale qualificazione.
Da ciò discende il nucleo del principio. Se sussiste il fumus della commissione dei reati e della natura di schermo della ricorrente, “ben poco rileva” l’individuazione del momento di acquisizione della merce contenuta nei colli ai fini della sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il profitto del reato e i beni sequestrati, da ascriversi alla sostanziale disponibilità dell’indagato. La Corte sottolinea che i reati fiscali sono contestati a partire dal 2015 fino al 2023 e che già nel 2015 la ricorrente figurava tra le società schermo: poiché in tutte le annualità si è generato un risparmio d’imposta impiegato per l’acquisto dei beni, è irrilevante accertare il momento dell’acquisto e chi abbia pagato.
Il Collegio ribadisce, inoltre, che il giudice del riesame non può sindacare la fondatezza dell’accusa, ma deve valutare il fumus in modo puntuale e coerente rispetto alle risultanze processuali, indicando sia pur sommariamente le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, secondo Sez. 1 n. 18941 del 2018, Sez. 6 n. 18183 del 2017 e Sez. 6 n. 49478 del 2015. Nella specie l’apparato esplicativo del provvedimento impugnato è idoneo a rendere intelligibile l’iter logico seguito e supera lo scrutinio di legittimità; la ricorrente non ha allegato elementi a riprova della propria autonomia gestionale e contabile né dell’effettività dell’acquisto dei colli.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa della ricorrente, conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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