Regime del margine e onere della prova del contribuente: l’affidamento non esclude il tributo (Cass. civ. Sez. 5 n. 21893 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo affidamento ex art. 10 legge n. 212/2000, quale declinazione del principio di buona fede, riguarda l’irrogazione delle sanzioni e non la debenza del tributo. Il contribuente che si sia conformato a indicazioni dell’amministrazione finanziaria, ancorché erronee, non è esonerato dal pagamento del tributo dovuto. Nel regime del margine, regime speciale di favore, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, l’indebita fruizione del regime, spetta al cessionario dimostrare la propria buona fede, non solo in termini di assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale, ma anche di uso della diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il trasferimento fisico dei beni in altro Stato membro, ai fini della non imponibilità di cui all’art. 41 d.l. n. 331/1993, deve essere provato dal contribuente tramite documenti coerenti, senza che rilevi la circostanza che i beni non siano transitati nel territorio nazionale.
Il Fatto
A seguito di controlli originati da una richiesta di cooperazione amministrativa dell’autorità fiscale portoghese, l’Agenzia delle Entrate accertava, nei confronti del contribuente, la mancata presentazione dei registri del margine e l’irregolare compilazione degli elenchi intracomunitari. L’avviso di accertamento recuperava l’IVA per l’anno 2016, contestando l’indebita applicazione del regime del margine su acquisti intracomunitari, l’emissione di fatture verso clienti comunitari senza IVA e il mancato versamento dell’imposta su un’operazione in regime di margine. La Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la buona fede del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria confermava la decisione, rigettando l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che l’art. 10 legge n. 212/2000 tutela il contribuente che si sia conformato a indicazioni dell’amministrazione finanziaria solo con riguardo alle sanzioni e agli interessi, non già alla debenza del tributo. L’eventuale attività di controllo svolta dagli organi verificatori non può indurre alcun affidamento circa l’esenzione dal pagamento delle imposte, atteso il principio di riserva di legge e l’inderogabilità delle norme tributarie, conformemente al principio unionale per cui l’affidamento non può fondarsi su una prassi illegittima dell’amministrazione.
Nel merito della disciplina del regime del margine, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21105 del 2017: il regime, previsto dall’art. 36 d.l. n. 41/1995, è un regime speciale di favore, di interpretazione restrittiva, sicché, in caso di contestazione basata su elementi oggettivi, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Nel caso di specie, le fatture passive non indicavano l’applicazione del regime del margine, ma richiamavano l’art. 138 della Direttiva IVA, relativo alle cessioni intracomunitarie, circostanza che avrebbe imposto al contribuente un controllo immediato e agevole.
La Corte ha altresì ritenuto fondato il quarto motivo, relativo alle cessioni intracomunitarie. L’art. 41 d.l. n. 331/1993 richiede, per la non imponibilità, la prova dell’avvenuto trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro. La sentenza impugnata aveva erroneamente esonerato il contribuente da tale prova in base alla sola circostanza che le merci non transitavano nel territorio nazionale, in contrasto con la giurisprudenza unionale che impone al venditore di dimostrare l’effettivo trasporto dei beni e l’adozione di tutte le misure ragionevoli per evitare la partecipazione a un’evasione.
La Corte ha infine accolto il settimo motivo, rilevando l’omessa pronuncia della CGT su specifiche censure proposte in appello, tra cui il recupero di Euro 99,00 relativo a una operazione in regime di margine, e ha rigettato il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, in quanto la decisione impugnata conteneva una motivazione non meramente apparente e il vizio non poteva essere estrapolato da una singola frase. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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