Soglia di efficienza dei laboratori e prevalenza della spesa sanitaria (TAR Puglia n. 1249 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, la posizione di vantaggio dei privati accreditati è subordinata alle esigenze organizzative e di razionalizzazione della spesa. La libera concorrenza non è principio fondamentale, ma regola di diritto coordinata con gli altri principi costituzionali ed eurounitari, e resta assoggettata al bilanciamento con la tutela del diritto alla salute. Il valore di 200.000 prestazioni annue fissato dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 non è un dato meramente indicativo, ma una soglia di riferimento scientificamente accettabile che ciascun laboratorio, da solo o in rete, deve raggiungere. È legittima la clausola di salvaguardia nei contratti di accreditamento, funzionale a prevenire conflitti e a garantire il controllo della spesa in una Regione in piano di rientro. Il mantenimento dei budget ai laboratori che transitano verso modelli di rete più efficienti costituisce misura premiale di transizione, non aiuto di Stato.

Il Fatto

Alcuni laboratori di analisi privati, operanti in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale, impugnavano la delibera del direttore generale dell’ASL di Lecce n. 555 del 22 agosto 2023 e il successivo contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l’anno 2023. I ricorrenti contestavano il modello regionale che ancorava la soglia di produttività delle 200.000 prestazioni alla singola struttura e non alla rete complessivamente intesa.

Deducevano che l’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 avesse fissato un valore solo indicativo, adattabile alle specificità territoriali, e che la Regione Puglia lo avesse invece imposto quale requisito minimo per conservare l’accreditamento. Articolavano censure di difetto di istruttoria e motivazione, violazione del legittimo affidamento, disparità di trattamento e alterazione della concorrenza, con prospettazione di aiuto di Stato. Le amministrazioni intimate eccepivano inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla graduazione dei valori costituzionali. Nella materia dell’organizzazione sanitaria la posizione individuale di vantaggio dei privati è subordinata alle esigenze di razionalizzazione della spesa, in ragione del rango di assoluta centralità del diritto alla salute ex art. 32 Cost. rispetto all’iniziativa economica ex art. 41 Cost., che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.

La concorrenza viene qualificata come regola di diritto e non come principio giuridico fondamentale. Richiamando Corte cost. n. 218/2021, il TAR ricorda che il perseguimento della tutela concorrenziale incontra il limite della ragionevolezza e della considerazione di tutti gli interessi coinvolti. Il meccanismo di bilanciamento opera a favore della programmazione della spesa sanitaria e della sostenibilità del sistema.

Sul punto la Sezione richiama Cons. Stato n. 8412/2023: chi intende operare nella sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, con l’alternativa di agire come privato nel privato. Analogo indirizzo è tratto da Cons. Stato n. 10652 dell’11.12.2023, che riconduce la clausola di salvaguardia alla preminente tutela del diritto alla salute e alle esigenze di contenimento ex art. 81 Cost.

Nel merito, il TAR esclude che le 200.000 prestazioni costituiscano un valore variabile in diminuzione. Si tratta di una soglia di riferimento scientificamente accettabile che il laboratorio, singolo o aggregato, deve raggiungere per assicurare prestazioni qualitativamente significative. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 5666/2022, reso su fattispecie sovrapponibile in altra Regione, e la precedente sentenza della Sezione n. 333 del 13.03.2024.

Quanto al criterio premiale per i laboratori che transitano verso modelli di rete B1 e B2, il mantenimento inalterato dei budget configura misura di transizione funzionale al governo del passaggio a un nuovo modello organizzativo. Nessun connotato consente di ravvicinarla a un aiuto di Stato. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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