Obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento RSA e ricognizione del fabbisogno (TAR Puglia n. 1252 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, e tale obbligo sussiste anche quando la domanda sia manifestamente infondata, irricevibile o improcedibile. Il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale ex art. 31, comma 3, c.p.a., tanto nei procedimenti a iniziativa di parte quanto in quelli a iniziativa officiosa, purché sia titolare di una posizione qualificata. L’omessa adozione dell’atto di ricognizione del fabbisogno di accreditamento non giustifica l’inerzia sull’istanza di accreditamento, perché l’inadempimento di un obbligo non può essere invocato per sottrarsi a un altro. L’obbligo di provvedere si estende agli atti amministrativi generali di programmazione quando la loro omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato o la valutazione della sua istanza.

Il Fatto

Con delibera di G.R. n. 880/2023, la Regione Puglia ha disciplinato gli accreditamenti a valere sul fabbisogno residuo, invitando le strutture ivi individuate a presentare istanza nel bimestre 1° luglio – 31 agosto 2023. La ricorrente, titolare di una RSA di mantenimento da 36 posti letto autorizzata all’esercizio, ha presentato istanza di accreditamento il 22 agosto 2023 e ha sollecitato in data 28 febbraio 2024, senza ottenere alcun riscontro.

Ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, anche quanto alla presupposta ricognizione del fabbisogno, e per la nomina di un commissario ad acta. La Regione si è costituita e, in camera di consiglio, ha chiesto un rinvio dichiarando di aver avviato l’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’istanza di rinvio. La nota del 2 dicembre 2024 dei dirigenti regionali comunica l’avvio dell’istruttoria ma non indica il termine di conclusione del procedimento. Senza certezza dei tempi, il rinvio processuale finirebbe per concedere di fatto una dilazione all’adempimento, laddove è doveroso assegnare sin da ora una scadenza certa.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 2 legge n. 241/1990 e la giurisprudenza consolidata sull’art. 31, comma 3, c.p.a.: l’obbligo di provvedere riguarda anche le domande infondate, irricevibili o improcedibili, salvo il riesame di provvedimenti inoppugnabili e l’estensione soggettiva del giudicato. Il procedimento di accreditamento è a iniziativa di parte, sia per l’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, sia per l’art. 24 L.R. n. 9/2017, sia nella attuazione datane dalla delibera regionale.

La Regione sostiene di non poter provvedere prima della ricognizione del fabbisogno residuo. Il Tribunale ritiene l’argomento non condivisibile: la ricognizione è prevista dalla stessa delibera n. 880/2023, che vi ha autovincolato l’amministrazione. Anche qualificandola come atto amministrativo generale a iniziativa officiosa, l’obbligo di provvedere sussiste e può essere azionato quando l’omissione impedisce la soddisfazione della pretesa del privato (richiamati Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2002 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7316 del 2020, oltre a pronunce di merito tra cui TAR Campania, Sez. III, n. 1700 del 2023).

L’inadempimento sull’atto ricognitivo, conclude il Collegio, non può giustificare quello sull’istanza, altrimenti la Regione eviterebbe un obbligo grazie alla violazione di un altro. Quanto al termine, l’art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni per l’avvio dell’istruttoria e novanta per la verifica da parte dell’organismo accreditante: complessivamente centocinquanta giorni, ovvero centottanta applicando il termine residuale di trenta giorni. Decorso dalla scadenza del termine per la domanda, il termine è ormai scaduto.

Il ricorso è pertanto accolto. Alla Regione è assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, decorso il quale è incaricato in via sostitutiva un commissario ad acta, con spese liquidate a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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