Ottemperanza inammissibile contro Comune in dissesto (TAR Puglia n. 1248 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere il pagamento di somme a carico di un ente locale in stato di dissesto finanziario. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, i crediti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non possono essere azionati uti singuli, né proseguire mediante azioni esecutive. Il giudice amministrativo non può sovrapporsi alla procedura concorsuale prevista dalla legge, alterandone l’esclusiva competenza. Il giudice dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni del giudice ordinario, svolge attività meramente esecutiva ed è privo del potere di etero-integrazione del giudicato civile, non disponendo di giurisdizione nella materia oggetto di quel giudicato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su un’ordinanza della Corte di Appello di Bari, con la quale era stata rigettata l’opposizione alla stima e il Comune era stato condannato a pagare le spese di CTU e a rifondere le spese processuali in favore di ciascuno dei ricorrenti.

Il Comune intimato si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili, tra cui lo stato di dissesto dell’ente. Alla camera di consiglio il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via dirimente la questione dello stato di dissesto dell’ente intimato. Richiamato l’art. 244 del d.lgs. n. 267 del 2000, che individua la nozione di dissesto finanziario, il Collegio si sofferma sull’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000: dalla dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, e le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio.

Il dictum normativo è chiaro: pendendo la procedura esecutiva stabilita dalla legge per i casi di insolvenza o incapienza del Comune, il giudice amministrativo non può sovrapporvisi alterando, a iniziativa dei singoli creditori, le operazioni ormai di esclusiva competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il giudizio di ottemperanza è configurabile solo nei confronti di un soggetto tenuto a un pagamento nell’osservanza della normativa di contabilità pubblica, cioè che debba compiere un’attività deliberativa propedeutica al pagamento, implicante l’esercizio di potestà pubbliche (Cons. St., sez. IV, n. 5624 del 2001).

Nella fattispecie non è consentita alcuna attività deliberativa diversa da quelle previste dagli artt. 244 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000. La giurisprudenza ha già dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione di titoli di condanna a carico di un comune in dissesto, rientrando i debiti nella gestione della Commissione straordinaria di liquidazione (TAR Campania, sez. VII, n. 6729 del 2023), e ha ritenuto estinto ex officio il giudizio dopo la dichiarazione di dissesto (TAR Campania, sez. IV, n. 985 del 2022). In presenza di una procedura concorsuale con pluralità di creditori non è attivabile una concorrente procedura uti singuli, neppure un giudizio di ottemperanza (TAR Puglia, sez. III, n. 883 del 2024).

Il Collegio rileva inoltre che i ricorrenti hanno inteso chiedere una etero-integrazione del provvedimento del giudice ordinario. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni del giudice civile, deve svolgere attività meramente esecutiva, senza integrazione della sentenza civile né accertamenti di merito, limitandosi a verificare un comportamento omissivo o elusivo (Cons. St., sez. IV, n. 5606 del 2022). Esso non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato del giudice ordinario (TAR Lazio, sez. III, n. 3053 del 2024). Il ricorso è pertanto inammissibile, con spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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