Soglia di sbarramento “mobile” nei concorsi scolastici: legittima la clausola che limita l’accesso alla prova orale (TAR Campania n. 5024 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di una soglia di sbarramento tra le prove di una procedura concorsuale costituisce esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione, purché ragionevole e finalizzata all’ordinato svolgimento della selezione. È legittima la clausola della lex specialis che ammette alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, condizionandola al conseguimento di un punteggio minimo, atteso che tale meccanismo risponde alle esigenze di selettività, di qualità del reclutamento e di contenimento del precariato. La soglia “mobile” non è irragionevole né discriminatoria quando recepisce una previsione di legge e contempera la pluralità degli interessi pubblici coinvolti.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, indetto con D.D. n. 2939 del 2025, per le classi di concorso A046 e ADSS. Superata la prova scritta con un punteggio di 80/100, veniva esclusa dalla prova orale in quanto non aveva raggiunto le soglie di sbarramento, rispettivamente pari a 84/100 e 98/100, determinate in applicazione dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso.
La ricorrente impugnava gli atti della procedura, deducendo l’illegittimità della clausola che limitava l’accesso alla prova orale. Nelle more del giudizio, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, disponendone l’ammissione con riserva; la candidata superava poi la prova orale per la classe ADSS.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di uno sbarramento tra le prove concorsuali è strumento legittimo per l’ordinato svolgimento della procedura. Tale facoltà trova fondamento nell’esigenza di gestire flussi di partecipanti numericamente rilevanti, senza che ciò comprometta il principio di selettività.
Il Collegio ha precisato che la fissazione di un punteggio minimo, anche quando la soglia risulti “mobile” e superiore al minimo di 70/100, non è di per sé irragionevole. Essa risponde all’esigenza di effettuare una selezione stringente dei più meritevoli, coerente con l’interesse delle istituzioni scolastiche a disporre di docenti adeguatamente preparati e con la finalità di ridurre il precariato storico.
Nel caso di specie, la clausola del bando recepiva pedissequamente quanto previsto dall’art. 14-bis del D.L. n. 71/2024, che ha novellato l’art. 59, comma 10, del D.L. n. 73/2021. La norma, nel consentire l’ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, non è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza o della discriminatorietà, operando un bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato infondato, con compensazione delle spese di lite stante la novità della questione.
Nota della Redazione
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