Compensazione dei canoni demaniali dovuti dal concessionario e ruolo dell’ente gestore (Cons. Stato n. 5200 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione prevista dall’art. 100, comma 3, d.l. n. 104/2020 tra i canoni demaniali versati in eccedenza dal concessionario e quelli ancora dovuti opera, dal 2021, in capo all’ente gestore che al momento dell’entrata in vigore della norma è controparte del rapporto concessorio, indipendentemente da chi abbia materialmente riscosso l’indebito. La norma non distingue i concedenti in ragione del periodo di riferimento del rapporto: individua il solo soggetto “gestore” del bene, senza ulteriori specificazioni. La successione di enti nella gestione non preclude l’operatività del meccanismo, che altrimenti sarebbe frustrato nella sua finalità restitutoria e deflattiva. I canoni demaniali, appartenendo al patrimonio statale, costituiscono entrata erariale rispetto alla quale l’ente gestore svolge funzione di mera riscossione, quale soggetto interposto. Resta salvo il diritto di rivalsa verso le precedenti concedenti per le somme da costoro ricevute in eccedenza.

Il Fatto

Una società concessionaria di un’area demaniale marittima destinata ad approdo per il diporto nautico contestava il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale le aveva richiesto il pagamento del canone per l’annualità 2021, senza applicare la compensazione con le somme versate in eccedenza negli anni 2007-2017.

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva il ricorso e annullava l’atto. L’Autorità proponeva appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’errata applicazione dell’art. 100, comma 3, d.l. n. 104/2020 e l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. In discussione non è la mera quantificazione del canone, bensì i criteri che il concedente avrebbe dovuto seguire per determinarlo: la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, che ha escluso l’applicazione della norma invocata dal concessionario. Trova quindi applicazione la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., richiamando Cass. civ. sez. un. n. 13903 del 2011 e la giurisprudenza amministrativa in tema di rideterminazione dei canoni (Cons. Stato n. 1466 del 2017).

Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda normativa. L’art. 1, commi 251 e 252, legge n. 296/2006 aveva rideterminato i canoni in base alla tipologia delle opere, distinguendo impianti di facile e difficile rimozione. La Corte costituzionale n. 29/2017, nel dichiarare infondata la questione, ha offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata: i valori di mercato rilevano solo per le opere già appartenenti allo Stato al momento del rilascio della concessione, non per quelle realizzate dal concessionario in costanza di rapporto.

L’art. 100, comma 3, d.l. n. 104/2020 è intervenuto per riallineare la disciplina a tale orientamento, prevedendo che le somme versate in eccedenza dall’1 gennaio 2007 siano compensate, dal 2021, con i canoni dovuti, e che gli enti gestori provvedano al ricalcolo. Secondo il Collegio, la norma individua quale soggetto tenuto alla compensazione l’ente “gestore” del bene senza ulteriori aggettivazioni: chi, al momento dell’entrata in vigore della disposizione, rappresenta la controparte del rapporto concessorio, a prescindere da chi abbia percepito l’eccedenza. Diversamente opinando si frustrerebbero le finalità deflattiva e restitutoria, costringendo il concessionario a plurime azioni di ripetizione verso gli enti succedutisi.

La soluzione è coerente con la compensazione legale ex art. 1242 cod. civ., che opera per coesistenza di debiti e crediti reciproci: la traslazione del debito nel patrimonio dell’appellante per effetto della successione nel rapporto integra il presupposto. Quanto all’autonomia finanziaria dell’Autorità, i canoni costituiscono entrata erariale e l’ente gestore è mero soggetto interposto rispetto allo Stato, proprietario del bene. Resta fermo il diritto di rivalsa verso le precedenti concedenti. L’appello è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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