Soglie di appropriatezza sanitaria, contraddittorio recessivo senza prova del pregiudizio (Cons. Stato n. 4980 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sul rispetto delle soglie di ammissibilità dei D.R.G. ad alto rischio di inappropriatezza opera su base aggregata e secondo un sistema tabellare predeterminato, distinto dai controlli esterni sulle cartelle cliniche e sulle SDO, che seguono invece logica campionaria e si svolgono in contraddittorio con la struttura. Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale assume carattere recessivo quando la struttura sanitaria non dimostra quale contributo decisivo avrebbe potuto apportare alla dialettica procedimentale per evitare la decurtazione tariffaria. La clausola di salvaguardia sottoscritta con l’amministrazione produce acquiescenza solo rispetto agli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe già esistenti, non anche agli atti successivi di verifica dell’appropriatezza. Gli effetti della pandemia da Covid-19 non rendono illegittima l’applicazione delle soglie quando l’amministrazione regionale li abbia già considerati con misure di temperamento generali.
Il Fatto
Una casa di cura eroga prestazioni in regime di ricovero ordinario e di day hospital per conto del Servizio sanitario nazionale. L’azienda sanitaria locale, con provvedimento dell’11 marzo 2021, contesta il mancato rispetto delle soglie percentuali di appropriatezza fissate dal D.C.A. n. 31/2018 per le prestazioni erogate nel 2020 e non riconosce un importo complessivo di € 49.242,75.
La struttura impugna l’atto davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, l’irragionevolezza della decurtazione a fronte dell’emergenza epidemiologica e vizi istruttori e motivazionali. Il TAR, dopo approfondimento istruttorio, respinge il ricorso richiamando, ex art. 74 c.p.a., proprie precedenti decisioni su fattispecie analoghe. La casa di cura appella.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per l’avvenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia. L’effetto di acquiescenza riguarda i provvedimenti a monte di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, già esistenti al momento della firma del contratto. Esso non si estende agli atti successivi di verifica dell’appropriatezza, che si collocano a valle del rapporto contrattuale: intesa diversamente, la clausola comportarebbe rinuncia a future azioni avverso atti futuri e incerti, risultando nulla.
Nel merito, la Sezione distingue i due sistemi di controllo previsti dall’ordinamento sanitario regionale. I controlli esterni sulle cartelle cliniche e sulle SDO, disciplinati dal D.C.A. n. 6/2011, scrutano in concreto la congruità della prestazione su base campionaria e si svolgono in contraddittorio con il direttore sanitario. I controlli sulle soglie di ammissibilità, regolati dal D.C.A. n. 31/2018, operano invece su base aggregata e secondo un sistema tabellare chiaro e predeterminato, noto alla struttura prima della trasmissione degli elenchi.
Da qui la reiezione del primo motivo. A fronte di un meccanismo tabellare, non si comprende quale contraddittorio la struttura prefiguri. Soprattutto, la casa di cura non indica quale contributo decisivo avrebbe potuto apportare alla dialettica procedimentale. Il difetto di contraddittorio non è dunque concretamente viziante, secondo la ratio già espressa dalla Sezione nella sentenza n. 9029 del 12 novembre 2024.
Quanto all’emergenza pandemica, la censura è inconferente. La Regione Campania, con la delibera di Giunta n. 621 del 29 dicembre 2020, ha valutato gli impatti del Covid-19, disponendo lo slittamento al 2021 delle soglie più stringenti e la dimidiazione delle decurtazioni per il solo esercizio 2020. L’appellante non replica nel merito e non indica alcun pregiudizio concreto riconducibile alla pandemia.
Il terzo motivo è respinto perché il richiamo al D.C.A. n. 6/2011 è inconferente: la verifica a consuntivo delle soglie opera su base aggregata e non impone all’azienda di apprezzare le condizioni cliniche delle singole prestazioni. Era onere dell’appellante allegare circostanze cliniche specifiche a giustificazione dello sforamento, onere non assolto.
L’ultima censura, sulla duplicazione dei tagli e sulla classificazione delle onde d’urto, non è accolta. Le prestazioni ricodificate, accettate all’esito del contraddittorio clinico, non sono escluse dal computo complessivo ai fini del rispetto della soglia. Le prestazioni di onde d’urto sono tipicamente ambulatoriali, rientrano nei D.R.G. nn. 248 e 256 senza deroghe e il sistema automatico non prevede variazioni per tipologia: il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 le ricondurrebbe alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e ai P.A.C.C. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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