Interscambio posti letto tra discipline della stessa AFO rimesso alla programmazione regionale (Cons. Stato n. 4979 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interscambiabilità dei posti letto accreditati tra le diverse discipline specialistiche della medesima Aggregazione Funzionale Omogenea non costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità dell’operatore privato, ma rientra nei poteri di programmazione riservati all’Amministrazione regionale. In assenza di un’esplicita disposizione autorizzatoria, la struttura accreditata non può incidere autonomamente sulla mobilità dei posti letto, dovendo attenersi alle dotazioni tabellari fissate dalla pianificazione sanitaria. La flessibilità del sistema si realizza attraverso formali atti di revisione delle piante numeriche iniziali, rinnovabili nel tempo, e non mediante deroghe estemporanee rimesse al privato. L’esigenza di flessibilità può essere soddisfatta solo in situazioni residuali e caratterizzate da eccezionalità. La norma di interpretazione autentica che impone il rispetto dell’esclusiva pertinenza specialistica non incide sul criterio dell’interscambio, ma delimita la natura delle prestazioni erogabili.

Il Fatto

L’Associazione Opera Santa Maria della Pace, istituzione privata autorizzata e accreditata per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la deliberazione di Giunta regionale n. 611/2017, recante il Manuale operativo per i controlli ispettivi delle case di cura private accreditate, e il relativo allegato. Il provvedimento aveva riproposto le disposizioni già contenute in un precedente decreto commissariale, oggetto di autonoma impugnativa.

La ricorrente ha censurato, in particolare, la parte in cui il manuale non consentiva l’interscambiabilità dei posti letto tra discipline specialistiche della medesima AFO, in violazione del paragrafo 5.4 dell’Allegato alla legge regionale n. 6/2007, e la parte relativa alla verifica del tasso di occupazione su base giornaliera anziché annua. Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la deliberazione regionale n. 169/2023 che aveva parzialmente modificato la precedente delibera, e ha respinto nel merito le residue censure richiamando la sentenza n. 81/2018, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4284/2019.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse. Il motivo di censura concerne esattamente il tema dell’interscambio dei posti letto, inciso dalla deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 24 marzo 2023, che ha modificato e sostituito la precedente delibera n. 611/2017, consentendo un utilizzo flessibile dei posti letto nella stessa AFO entro il limite del 40%. Poiché la nuova delibera non è stata impugnata, l’impugnazione della precedente risulta priva di interesse, non essendo più in vigore nella parte modificata.

Nel merito l’appello è comunque infondato. La tesi dell’appellante muove dalle linee programmatiche improntate alla flessibilità per desumerne un divieto specifico di limitare l’interscambiabilità. La Corte rovescia l’impostazione: il potere di autorizzare il privato a impiegare i posti letto diversamente dalla programmazione rientra nella discrezionalità amministrativa, sottratta alla scelta del privato. La circostanza che la Regione abbia successivamente ritenuto di esercitare tale potere non implica l’illegittimità della decisione di non averlo esercitato in precedenza.

Il Collegio richiama il precedente della stessa Sezione n. 4284/2019, secondo cui la rimodulazione dei posti letto non può prescindere da formali atti di revisione delle dotazioni tabellari. Il paragrafo 5.4 assegna tale compito alla pianificazione regionale, soggetta a verifica periodica. Il vincolo della pertinenza specialistica risulta coerente con l’idea che le prestazioni producibili siano rapportate al numero di posti letto accreditati e alla disciplina assegnata, ferma la possibilità di modificarne l’assetto mediante atti formali di revisione.

La Corte sottolinea come un interscambio di più ampia portata, eccedente la stretta emergenza, sia incongruente con la pianificazione rigida delle prestazioni concordate tra amministrazione e soggetto erogatore. L’attuabilità pratica dei controlli di appropriatezza esige che a ciascun posto letto corrisponda una specifica prestazione di cura riconducibile alla branca accreditata, rendendo possibile verificare il corretto impiego della spesa sanitaria. L’esigenza di vigilare sulla destinazione delle risorse pubbliche prevale su quella di massimizzazione dei profitti dell’operatore privato.

Quanto alla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 13 della legge regionale n. 5/2023, il Collegio ne esclude la pertinenza: essa non riguarda il criterio dell’interscambiabilità, ma la natura delle prestazioni erogabili, che devono rispettare i limiti delle discipline accreditate. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile e in ogni caso respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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