Legittimo l’uso delle sommarie informazioni testimoniali nel procedimento disciplinare militare (TAR Toscana n. 218 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare militare non sussiste alcun principio che vieti l’utilizzazione delle sommarie informazioni testimoniali rese in sede penale. La generica contestazione della ricostruzione dei fatti, che non si confronti nel merito con le dichiarazioni testimoniali acquisite, non vale a inficiarne l’attendibilità. L’archiviazione di alcune originarie contestazioni disciplinari non travolge i comportamenti poi effettivamente sanzionati, ove questi risultino confermati da distinte fonti di prova. La sanzione di corpo trova giustificazione quando le condotte accertate integrino la violazione dei doveri attinenti al grado, del senso di responsabilità e del contegno del militare.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una Stazione distaccata, è destinatario di una sanzione disciplinare di corpo della consegna per due giorni, irrogata dal Comandante della Compagnia. La contestazione riguarda indebite pressioni esercitate sulla locale amministrazione comunale per ritardare i lavori di manutenzione dell’alloggio di servizio e la sollecitazione di una lettera di compiacimento, in violazione degli artt. 713, 717 e 732 d.P.R. n. 90/2010.
Il ricorso gerarchico viene respinto dal Comandante Provinciale. Il militare impugna così davanti al giudice amministrativo sia il provvedimento sanzionatorio sia il rigetto, deducendo violazione degli artt. 1393 e 1398 d.lgs. n. 66/2010 e delle indicazioni della Circolare ministeriale recante la Guida Tecnica Procedure disciplinari, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso perché manifestamente infondato. Sul primo motivo, il Collegio rileva che non sussiste alcun principio che vieti l’utilizzazione in sede disciplinare delle sommarie informazioni testimoniali rese in sede penale. La generica contestazione della ricostruzione dei fatti non si confronta nel merito con le dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica, che confermano espressamente alcune circostanze dell’esposto e assumono piena valenza disciplinare.
Il tentativo del ricorrente di desumere dall’archiviazione di alcune contestazioni la complessiva inattendibilità dell’esposto è privo di fondamento. L’originaria contestazione era più ampia dei comportamenti poi sanzionati, e questi ultimi risultano confermati da altri soggetti escussi. Il Collegio distingue nettamente i comportamenti oggetto di archiviazione dagli incontri con il Sindaco e dalle pressioni per ottenere la lettera di compiacimento, che restano provati.
Analogo esito per il secondo motivo. I comportamenti disciplinarmente rilevanti risultano saldamente confermati dalle informazioni testimoniali, che attestano senza incertezze le pressioni per ritardare i lavori di ristrutturazione, nel tentativo di scoraggiare la presa di servizio del nuovo Comandante, e la richiesta della lettera di compiacimento.
Il Tribunale reputa inutile contestare l’attendibilità delle dichiarazioni del denunciante quando non viene contestata quella di altro soggetto che ne conferma parte dei contenuti. Parimenti irrilevante è la tardiva contestazione dell’utilità della lettera richiesta, smentita in punto di fatto dalle dichiarazioni concordanti dei testi.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 e con ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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