Esecuzione del giudicato e astreinte per la carta elettronica del docente (TAR Campania n. 607 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina il commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è quantificata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con limite massimo del 10% dell’importo dovuto, in funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il suo diritto a usufruire, tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, del beneficio economico di 500,00 euro annui per cinque annualità, con condanna del Ministero all’erogazione del buono elettronico di complessivi 2.500,00 euro e al pagamento delle spese.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione il 1° ottobre 2024, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha allegato prova dell’adempimento. La ricorrente chiede quindi la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Sono rispettati il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento secondo le disposizioni sul p.a.t. Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, che porrà in essere gli atti necessari entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario (Adunanza Plenaria n. 8/2021); quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Alla liquidazione della penale provvederà il commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50%, trattandosi di ricorso seriale (Cons. Stato, VII, n. 5859/2025), con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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