Somministrazione di alimenti e bevande rientra nei servizi generali della sottozona G1.8 (TAR Sardegna n. 181 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle relazioni tra norme di pari livello delle NTA del PUC, la disciplina speciale della sottozona prevale sulla disciplina generale di zona. La previsione che ammette, nella sottozona G1.8, i servizi generali connessi con la fruizione del bene paesaggistico del litorale urbano ricomprende anche le strutture per la somministrazione di alimenti e bevande, attività che il legislatore regionale considera di interesse generale quando sia spazialmente connessa al litorale. È illegittimo il diniego di adozione di un piano di lottizzazione che, disapplicando la norma dello strumento urbanistico già dichiarato conforme agli atti di indirizzo sovraordinati, escluda tale destinazione in forza di una clausola generale di zona. Non è la proprietà, pubblica o privata, della struttura l’elemento discriminante, ma la sua attitudine a soddisfare un interesse della collettività.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area di circa 2.800 metri quadri, collocata nel centro abitato tra il Municipio e la battigia. Nel corso dell’adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale, l’area era stata dapprima inserita in zona S; su osservazione del proprietario dell’epoca, il Comune l’aveva riclassificata in zona G1.8 proprio per consentire la realizzazione di un locale di ristoro al servizio del litorale, con cessione gratuita delle aree residue a standards pubblici.
Approvato definitivamente il PUC e riconosciutone il carattere conforme al PPR, la società presentava un piano di lottizzazione che prevedeva l’edificio per somministrazione, le opere di urbanizzazione e la cessione delle aree a standards. L’Ufficio Urbanistica proponeva di non adottare il piano e il Consiglio comunale respingeva l’istanza. Da qui il ricorso, con cui la società contesta la sostanziale disapplicazione dell’art. 79 delle NTA e l’erronea lettura delle prescrizioni regionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di tardività. Il Comune sosteneva che le NTA fossero immediatamente lesive e andassero impugnate nel termine decadenziale dalla pubblicazione del PUC. Per il Collegio la norma, nel suo dato testuale, non arreca alcuna lesione immediata: la ricorrente non ne chiede l’annullamento, ma l’applicazione, lamentandone la mancata corretta attuazione. Il ricorso avverso l’atto applicativo è quindi ammissibile.
Nel merito, la difesa comunale riteneva che la struttura non rientrasse tra le categorie ammesse nelle zone G dall’art. 20 delle NTA, che elenca scuole, centri commerciali e direzionali, caserme, impianti sportivi, parchi e strutture portuali. Il Tribunale non condivide: tra norme di pari livello prevale, per individuare la disciplina applicabile, la norma speciale dettata per la sottozona G1.8.
Quanto al contenuto della locuzione “servizi generali connessi con la fruizione del bene paesaggistico del litorale urbano”, il Collegio ritiene che essa ricomprenda anche la somministrazione di alimenti e bevande. Depone in tal senso l’art. 22 bis della legge regionale n. 45/1989, non direttamente applicabile al manufatto ma utile a fini interpretativi: include espressamente la ristorazione tra le strutture a servizio della balneazione connesse all’uso del mare e del litorale. Il richiamo comunale alle strutture di facile rimozione non rileva, contando il tipo di attività consentita.
Conferma l’esito la peculiare genesi della classificazione in zona G1.8, voluta proprio in vista di tale utilizzazione. Il diniego ha dunque disapplicato una disposizione del proprio strumento urbanistico, invocando atti di indirizzo sovraordinati cui il PUC era già stato dichiarato conforme. Né sussiste il contrasto con l’art. 3 del Decreto Floris, che ammette nelle zone G edifici e attrezzature pubblici e privati destinati a servizi di interesse generale con elencazione esemplificativa: decisiva è l’attitudine della struttura a soddisfare un interesse collettivo, non la titolarità.
Il ricorso è quindi accolto ai fini del riesame della proposta, potendosi rivalutare in contraddittorio anche la progettazione delle aree cedute. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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