Documenti caratteristici dei militari, giudizio discrezionale e obbligo di astensione del revisore (TAR Liguria n. 179 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi contenuti nei documenti caratteristici del personale delle Forze Armate sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, macroscopica irragionevolezza e contraddittorietà, nonché difetto di motivazione. Poiché il documento fotografa il rendimento in un circoscritto lasso temporale, le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e possono variare per mutamenti fisiologici, senza che ciò integri eccesso di potere. È di norma sufficiente una motivazione sintetica ma esauriente, salvo discordanza tra compilatore e revisore o repentino abbassamento dopo valutazioni apicali. La conflittualità fisiologica con il superiore gerarchico non integra causa di astensione ai sensi degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990 e 7 del d.p.r. n. 62/2013, in assenza di grave inimicizia.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di una Compagnia ligure, impugnava il rapporto informativo relativo al periodo 3 ottobre 2021 – 12 gennaio 2022, contestando le singole voci analitiche e il giudizio complessivo di rendimento «nella media».

Il militare lamentava, in particolare, l’arbitrarietà delle valutazioni, la contraddittorietà rispetto ai precedenti giudizi «superiori alla media», e il condizionamento del revisore sul compilatore. Quest’ultimo avrebbe redatto il rapporto dopo il giudizio del superiore, in violazione del principio di imparzialità. Il Ministero della Difesa si costituiva chiedendo la reiezione. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 123 del 20 giugno 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Sulla sequenza cronologica, il Tribunale ritiene che il compilatore abbia formulato la valutazione il 4 marzo 2022, prima del revisore: la data del 2 marzo riportata in calce costituisce un mero errore materiale, desumibile dai dati del file creato il 6 marzo e modificato il 10 marzo 2022.

Nel merito, il TAR richiama l’art. 1025 del d.lgs. n. 66/2010, che sottopone i militari a valutazione mediante documenti caratteristici. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tali giudizi godono di ampia discrezionalità tecnica e sono censurabili solo per travisamento, irragionevolezza o difetto di motivazione. Le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e indipendenti: i giudizi possono variare per mutamenti fisiologici senza integrare contraddittorietà.

Il Collegio verifica la congruità delle singole voci. Il «vigore fisico» è coerente con il certificato medico prodotto dal ricorrente; la «motivazione al lavoro» con la scarsa disponibilità e le assenze; il «senso della disciplina» con l’episodio delle figlie in caserma e l’omessa frequenza del corso di aggiornamento. Il giudizio «nella media» risulta sufficientemente motivato dalle note discorsive, che valorizzano anche le attitudini caratteriali manifestate in servizio.

Quanto all’obbligo di astensione del revisore, il TAR esclude che una certa conflittualità con il superiore sia sufficiente, occorrendo una grave inimicizia non provata nel caso concreto. La pubblicazione di un comunicato sindacale non integra tale fattispecie, anche per evitare che l’astensione sia invocata strumentalmente contro il principio della gerarchia militare.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in considerazione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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