Sopraelevazione abusiva su bene paesaggistico e obbligo di riduzione in pristino (TAR Lombardia n. 2942 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere eseguite in difformità dal titolo edilizio costituiscono sempre variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che la misura necessaria e vincolante è la riduzione in pristino dei luoghi. Non trova pertanto applicazione la fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, riservata alle opere in parziale difformità. Ai fini paesaggistici il volume rileva come ingombro percepibile alla visuale, e non secondo i parametri urbanistici della consistenza edificatoria. Un incremento di volume o superficie utile rispetto ai limiti dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 impedisce la sanatoria paesaggistica e impone il ripristino.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare a vocazione agricola in area vincolata sotto il profilo paesaggistico, otteneva un permesso di costruire preceduto da autorizzazione paesistica. Presentava poi istanza di accertamento di conformità per opere realizzate in assenza e in difformità dal titolo.
All’esito dell’istruttoria il Comune riteneva non sanabili alcune opere, tra cui la sopraelevazione delle due torrette, e ne chiedeva lo stralcio dal procedimento di compatibilità paesaggistica. Emetteva quindi l’ingiunzione di demolizione, imponendo la demolizione di due manufatti e l’abbassamento delle torrette. Demoliti i primi, residuava l’interesse alla impugnazione limitatamente al ribassamento delle torrette, non eseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si esime dallo scrutinio delle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito. Il primo motivo muove dalla asserita pendenza del procedimento di compatibilità paesaggistica. La censura non regge: il procedimento era stato sdoppiato, con trasmissione alla Soprintendenza delle sole opere sanabili ed esclusione delle altre, tra cui l’innalzamento delle torrette. L’ingiunzione era dunque conclusiva del procedimento per queste ultime, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Anche il secondo motivo è infondato. La sopraelevazione ha prodotto un aumento di volume con maggiore ingombro visivo, tale da escludere la sanabilità ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio richiama il principio secondo cui la nozione di superficie e volume utile è diversa sul piano urbanistico e su quello paesistico: nei giudizi paesistici rileva il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico (TAR Lombardia, Brescia, I, n. 567 del 30.06.2023).
L’incremento di volume paesaggistico comporta il necessario ripristino dello stato dei luoghi, con piena legittimità dell’operato comunale. Non è invocabile l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001: per l’art. 32, comma 2, le opere abusive in area vincolata costituiscono sempre variazione essenziale, e la conseguenza è la riduzione in pristino ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza per cui la fiscalizzazione non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, poiché queste non possono ritenersi in parziale difformità, considerandosi in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato (TAR Campania, Napoli, II, n. 43 del 12.01.2022; TAR Lazio, I, n. 457 del 12.07.2021; TAR Campania, Napoli, II, n. 2183 dell’11.12.2019). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità procedimentale.
Nota della Redazione
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