Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: obbligo di esecuzione entro novanta giorni e commissario ad acta sostitutivo (TAR Lombardia n. 4137 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, decorso infruttuosamente il termine. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. può essere pronunciata solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, non già in via anticipata.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro. Nonostante la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa azionata risultava documentata e l’amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo. Sussistevano pertanto i presupposti per dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza per capitale e interessi, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o dirigente dallo stesso delegato, che avrebbe provveduto entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico, non si sarebbe data luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., il Collegio non ne ha ravvisato allo stato i presupposti, in ragione dell’esiguità dell’importo dovuto, precisando che vi si sarebbe potuto provvedere su istanza della parte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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