Insegnante di sostegno anche per disabilità non grave e diritto all’istruzione (TAR Calabria n. 1350 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli uffici scolastici devono attribuire ai singoli istituti tutti gli insegnanti di sostegno necessari a coprire le richieste formulate dai dirigenti scolastici, e tale dovere sussiste anche in presenza di disabilità media o lieve. L’art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992 contempla le difficoltà di apprendimento fra le condizioni di disabilità e non fissa un livello minimo al di sotto del quale non sorge il diritto alle prestazioni. Il diniego fondato esclusivamente sulla natura non grave dell’handicap, senza approfondimento delle effettive necessità dell’alunno, è illegittimo. Il ritardo nella presentazione della documentazione sullo stato di invalidità non giustifica la compressione del diritto all’istruzione. Il potere correttivo dell’amministrazione va esercitato su riscontri oggettivi, non sacrificando le esigenze educative alle ragioni di contenimento della spesa.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore con invalidità ex art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, hanno impugnato la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria — Ambito Territoriale di Cosenza, nella parte in cui confermava il diniego alla nomina in deroga di un insegnante di sostegno. Il diniego si fondava sulla natura non grave dell’handicap riconosciuto dall’Inps e sul ritardo con cui la scuola aveva inoltrato la documentazione.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto del minore a un insegnante specializzato per l’intero orario, o quantomeno per diciotto ore settimanali. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 140 del 14 marzo 2025, disponendo che l’amministrazione, previa riunione del GLO e redazione del PEI, provvedesse sulle esigenze del minore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, all’udienza del 9 luglio 2025, ha rilevato che le parti non avevano svolto nuove difese né fornito notizie sull’esecuzione dell’ordinanza cautelare. Ha quindi confermato le valutazioni già espresse in quella sede, richiamandole integralmente.

Il punto di partenza è l’orientamento della stessa Sezione (sentenza n. 1382 del 2024) e del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2023 del 2017: gli uffici scolastici devono attribuire agli istituti tutti gli insegnanti necessari a coprire le richieste dei dirigenti, salvo un potere meramente correttivo basato su riscontri oggettivi. Il dovere opera anche per disabilità media o lieve, perché le esigenze educative di tali alunni non possono essere automaticamente sacrificate a fronte del contenimento della spesa, pena la violazione del diritto all’istruzione.

Sul grado di disabilità, il TAR osserva che l’art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992 include le difficoltà di apprendimento tra le condizioni rilevanti e non individua una soglia minima. Il diniego impugnato si basava solo sulla natura non grave dell’handicap, senza alcuna analisi delle effettive necessità dell’alunno né contemperamento degli interessi in gioco.

Il ritardo nella presentazione della documentazione rispetto alla definizione degli organici non costituisce giustificazione ragionevole per comprimere il diritto del minore, in linea con TAR Catanzaro, Sez. II, n. 904 del 2024. Il Collegio ha ritenuto sussistente il periculum in mora, consistente nel rischio di infruttuosità della frequenza scolastica già in corso.

Il ricorso è stato accolto con annullamento dell’atto e obbligo conformativo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza, previa riunione del GLO e redazione del PEI, tenendo presente che la natura non grave dell’handicap non è di per sé ragione per negare la nomina. Le spese di merito sono state compensate, confermandosi quelle liquidate in fase cautelare ex art. 57 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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