Ambiti agricoli strategici e osservazioni dei privati nel piano territoriale metropolitano (TAR Lombardia n. 3080 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico nel piano territoriale metropolitano non richiede un atto di concerto con il Comune interessato quando questi abbia espressamente e motivatamente chiesto l’inserimento dell’area in tale ambito. Il rispetto dei criteri dettati dalla DGR n. 8/8059/2008 e delle norme della legge regionale n. 12/2005 va verificato sulla base dell’istruttoria effettivamente svolta dall’ente pianificatore. Le osservazioni dei privati presentate nell’ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono un mero apporto collaborativo: il loro rigetto non esige una motivazione dettagliata, purché siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali posti a base del piano. Il parere favorevole dell’autorità competente per la VAS condizionato alla coerenza delle osservazioni con gli obiettivi del piano non vincola l’ente ad accoglierle quando lo stralcio sia ritenuto incoerente con tali obiettivi.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area a destinazione agricola in un Comune della Città Metropolitana, apprendevano che il nuovo Piano Territoriale Metropolitano individuava i loro immobili tra gli ambiti agricoli strategici, facendo venir meno la localizzazione del centro intermodale e logistico prevista dal previgente PTCP e dal PGT comunale. Impugnavano quindi il decreto del Sindaco Metropolitano del febbraio 2020 e gli elaborati del piano, deducendo violazione della legge regionale n. 12/2005 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento.

Con successivi motivi aggiunti contestavano la deliberazione di adozione del PTM, il parere dell’autorità competente per la VAS e la deliberazione di approvazione definitiva, lamentando tra l’altro l’incompetenza dell’organo e l’omessa considerazione delle osservazioni presentate. La Città Metropolitana eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta l’eccezione e affronta il merito delle censure. Sul primo e sul terzo motivo, relativi all’assenza di concerto e alla compressione della potestà pianificatoria comunale, la sentenza valorizza l’istruttoria svolta: la Città Metropolitana aveva invitato i Comuni a formulare proposte sugli ambiti agricoli strategici, e il Comune interessato aveva espressamente chiesto di inserire l’area negli stessi, escludendo la destinazione logistica. Il concerto con il Comune non era pertanto configurabile come omesso, essendo la scelta pianificatoria conforme alla richiesta dell’ente locale.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che la destinazione agricola era stata adottata dopo un’analisi delle caratteristiche dell’area, documentata dalla tavola di sintesi del sistema conoscenza, la quale ne evidenziava una caratterizzazione agricola medio-alta. Il rispetto dei criteri della DGR n. 8/8059/2008 risultava quindi assolto.

Il quarto motivo, fondato sull’interclusione dell’area tra due infrastrutture, è respinto: per la strada provinciale non esisteva neppure uno studio di fattibilità, il progetto ferroviario comportava un’occupazione di suolo modesta e tra le due opere si collocava una consistente fascia di campagna agricola. Il Tribunale osserva che la condizione di interclusione è, in realtà, comune alla maggior parte del territorio agricolo metropolitano.

Passando ai motivi aggiunti, la sentenza esclude il contrasto con il parere dell’autorità competente per la VAS: il parere favorevole era condizionato alla coerenza delle osservazioni con gli obiettivi del piano, coerenza che la Città Metropolitana aveva ragionevolmente escluso con riferimento alle norme di attuazione. Quanto all’incompetenza, la legge n. 56/2014 ha soppresso le Giunte degli enti metropolitani, con trasferimento delle relative funzioni al Sindaco Metropolitano. Infine, richiamando TAR Brescia n. 157 del 2024, il Tribunale qualifica le osservazioni come mero apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede motivazione analitica, purché siano state esaminate e respinte in modo serio e ragionevole. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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