Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello in materia di affidamento diretto (C.G.A.R.S. n. 870 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’appello avverso la sentenza che ha annullato l’affidamento di un servizio e dichiarato l’inefficacia del contratto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, la stazione appaltante abbia aggiudicato il medesimo servizio con una nuova procedura. La coltivazione del giudizio non offre all’appellante alcuna utilità concreta, perché l’eventuale riforma della sentenza non potrebbe più incidere sull’assetto degli interessi ormai definito dal nuovo affidamento. La sopravvenienza è rilevabile d’ufficio dal giudice, che deve verificare la persistenza dell’interesse alla decisione di merito. In caso di improcedibilità le spese possono essere compensate quando sussistano giusti motivi.

Il Fatto

La società appellante era risultata aggiudicataria di un servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali, affidato direttamente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023. La società cooperativa seconda classificata impugnava l’affidamento davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 3956/2024 annullava la determinazione di affidamento e dichiarava inefficace il contratto nel frattempo stipulato.

La società aggiudicataria proponeva appello, con domanda cautelare respinta in sede monocratica e poi rinunciata. Nelle more del giudizio l’Autorità portuale avviava una procedura negoziata senza bando e, con nuova determinazione, aggiudicava il medesimo servizio a un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente la cooperativa originaria ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sottoposto alle parti la questione dell’improcedibilità, rilevando che la nuova aggiudicazione era intervenuta nelle more del giudizio di appello. Il thema decidendum si è così spostato dalla fondatezza dei motivi alla permanenza dell’interesse a ricorrere e, in particolare, dell’interesse alla decisione di merito.

La Corte ha ricostruito la vicenda in termini di sopravvenuta carenza di interesse: il servizio oggetto di causa è stato nuovamente aggiudicato mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 36/2023, con determinazione n. 69 del 1° aprile 2025. Rispetto a tale assetto, l’eventuale accoglimento dell’appello non produrrebbe alcun effetto utile per l’appellante.

Il principio applicato è quello secondo cui l’interesse alla decisione deve permanere per tutto il corso del giudizio e va verificato al momento della pronuncia. La sua sopravvenuta mancanza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, restando assorbita ogni valutazione sui motivi di merito. La Corte richiama gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. quale base normativa del rilievo officioso.

Quanto alle conseguenze economiche, il Collegio ha ritenuto sussistenti giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite del grado di appello, in considerazione della natura processuale della sopravvenienza e dell’assenza di una soccombenza nel merito.

L’appello è stato pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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