Accertamento di conformità e parere paesaggistico obbligatorio prima del diniego (Cons. Stato n. 4053 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è illegittimo per eccesso di potere e travisamento dei presupposti quando l’amministrazione ometta di acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio e dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La valutazione della compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, lett. a), costituisce passaggio procedimentale necessario ove l’intervento sia astrattamente riconducibile alla relativa fattispecie. Il giudice d’appello che rilevi l’errore di fatto del primo giudice, fondato su un documento non pertinente, deve esaminare i motivi di ricorso non delibati. L’annullamento del diniego lascia integro il potere valutativo del Comune, che dovrà ripronunciarsi all’esito dell’acquisizione dei pareri.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato in Comune di Torre del Greco, presentava due segnalazioni certificate di inizio attività e, successivamente, un’istanza di permesso di costruire in sanatoria con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica. L’amministrazione rigettava l’istanza ritenendo il manufatto non conforme alle distanze minime dagli edifici e dai confini, previste dalla normativa vigente all’epoca dell’abuso e a quella attuale. L’istanza non veniva sottoposta all’esame della commissione locale per il paesaggio.
Il TAR Campania, con sentenza n. 4604/2023, rigettava il ricorso sulla base del carattere plurimotivato del provvedimento, non censurato nel parere negativo di compatibilità paesaggistica. Il ricorrente appellava, deducendo l’erroneità della decisione per essere stata fondata su un documento estraneo ai fatti di causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo d’appello. Il provvedimento depositato in atti dall’amministrazione, salvo la prima pagina, non riguarda i fatti di causa: concerne altro immobile e altro soggetto, del tutto estranei alla controversia. Il parere negativo richiamato dal primo giudice risulta relativo a quella diversa pratica, mentre non vi è prova che la vicenda controversa sia stata sottoposta all’organo ausiliario. Cadono, quindi, le premesse del ragionamento del TAR, che aveva ritenuto superfluo l’esame dei motivi di ricorso.
L’accoglimento del primo motivo rende improcedibile il secondo, per sopravvenuta carenza d’interesse. Impone invece al giudice d’appello di valutare gli originari motivi di ricorso non delibati, con particolare riguardo all’omessa acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio. Tale motivo è fondato.
Sussistono elementi sintomatici di eccesso di potere e travisamento dei presupposti. L’amministrazione non ha considerato che, a seguito del consolidamento delle due SCIA, sono stati eliminati i volumi sovrabbondanti rispetto alla licenza edilizia del 1960; che l’ente non ha esercitato interventi inibitori; che gli interventi erano parte di un progetto più ampio, rappresentato all’amministrazione, volto a ottenere la sanatoria dei residui interventi. L’istanza di accertamento di conformità fu proposta su invito dello stesso ente locale.
È inoltre dubbio che all’epoca dell’edificazione fosse in vigore il regolamento edilizio richiamato, essendo stato ratificato dal consiglio comunale solo in epoca successiva alla costruzione, con riferimento alla competenza ex art. 36 della legge urbanistica. Parimenti rileva che l’area è oggi classificata in zona omogenea per la quale le NTA consentono interventi di demolizione e ricostruzione, attività che potrebbe rendere compatibili le difformità, dopo le riduzioni di volume ottenute.
Tali considerazioni, unite all’affidamento riposto dal privato a seguito della cospicua interlocuzione con l’amministrazione, confortano la pretesa all’acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio e di quello dell’autorità preposta al vincolo. L’intervento sembra suscettibile di rientrare tra quelli per cui la lett. a) dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 consente l’accertamento postumo. L’appello è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, fermo il potere del Comune di ripronunciarsi sulla istanza, esercitando la residua discrezionalità.
Nota della Redazione
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