Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 4591 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla decisione e determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La definizione in rito assorbe le eccezioni di controparte non esaminate dal giudice di prime cure, comprese quelle relative alla legittimazione dell’appellante e alla mancata o tardiva notificazione del ricorso ai controinteressati. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese di grado, mentre ai fini del contributo unificato la soccombenza va riferita all’appellante.

Il Fatto

Un consorzio costituito volontariamente per la ricostruzione di un aggregato immobiliare, insieme a un proprietario di una porzione di unità immobiliare, impugnava davanti al TAR Abruzzo il provvedimento comunale che aveva annullato la pubblicazione dell’aggregato originario e costituito due nuovi aggregati, ripartendo tra essi gli immobili. Il TAR Abruzzo, con sentenza in forma semplificata, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse e compensava le spese.

Gli originari ricorrenti proponevano appello. Nel corso del giudizio, con nota depositata l’11 marzo 2025, gli appellanti dichiaravano di non avere più interesse al gravame, rappresentando che l’appellante era entrato nel nuovo consorzio costituito in forza del provvedimento impugnato e che l’eventuale accoglimento avrebbe vanificato le attività già svolte. La società controinteressata eccepiva il difetto di legittimazione dell’appellante e chiedeva, in subordine, la declaratoria di improcedibilità con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto le eccezioni della parte appellata. Le respinge, rilevando che il gravame è stato proposto anche dal consorzio, ricorrente in primo grado, e che l’altro appellante è titolare di una posizione autonoma. Il collegio richiama l’art. 108 c.p.a. sulla legittimazione del terzo a fare opposizione avverso la sentenza pronunciata tra altri soggetti quando questa pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

La Corte osserva poi che l’interesse sotteso all’iniziativa processuale dell’appellante, nella veste di proprietario della porzione di unità immobiliare scissa a seguito della costituzione d’ufficio dei due nuovi aggregati, è oggettivamente venuto meno in ragione di quanto evidenziato nella domanda di improcedibilità. L’interesse originario consisteva nell’evitare il rallentamento del processo di ricostruzione dell’immobile coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009.

Il collegio ritiene irrilevante la mancata notifica del ricorso di primo grado al consorzio di nuova costituzione, che avrebbe assunto la veste di controinteressato. Tale questione, non esaminata dal TAR, deve reputarsi assorbita anche in appello stante il dichiarato venir meno dell’interesse a coltivare il giudizio. Analoga sorte segue l’eccezione sulla tardiva notifica alla società controinteressata.

Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio — richiamate le sentenze Sez. V n. 3563 del 2014, Sez. V n. 1258 del 2012 e Sez. II n. 7422 del 2023 — e delle norme di riferimento (artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.), la motivata dichiarazione dell’appellante fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

La definizione in rito suggerisce la compensazione delle spese di grado. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, il collegio considera soccombente, per il grado di appello, la parte appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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