Accesso al ruolo di Comandante di Polizia locale solo per pubblico concorso (TAR Abruzzo n. 248 del 18.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il reclutamento del Comandante dei corpi di polizia degli enti locali avviene mediante pubblico concorso, in applicazione dell’art. 97, terzo comma, Cost. e della legge regionale che vi si conforma. I regolamenti provinciali che qualificano l’incarico come posizione organizzativa conferibile in via fiduciaria costituiscono fonti secondarie e non possono derogare al dettato costituzionale né alla legge regionale: le relative disposizioni derogatorie vanno disapplicate. La riqualificazione del ruolo operata in sede regolamentare non muta il regime di accesso stabilito da fonti di rango superiore. Escluso il potere di conferimento fiduciario, non sussiste alcuna questione di incompetenza del dirigente che ha indetto la procedura. Il concorrente che non ha partecipato alla selezione è inammissibile per carenza di interesse a censurare i vizi intrinseci degli atti, una volta ritenuta legittima la decisione di indire il concorso.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario di vigilanza in servizio presso l’amministrazione provinciale e già titolare dell’incarico di comandante del corpo di polizia provinciale, impugna il bando con cui l’ente ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di Comandante di Polizia locale, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, a tempo pieno e indeterminato.

Con motivi aggiunti il ricorrente censura la graduatoria, la nomina del vincitore e gli atti di aggiornamento della programmazione del personale. L’amministrazione e il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità del gravame, non avendo il ricorrente partecipato alla selezione e non potendo trarre utilità dall’eventuale annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione prioritaria nell’alternativa tra accesso per concorso e conferimento per nomina fiduciaria del Presidente della Provincia, prospettata dal ricorrente sulla base dei regolamenti provinciali. La soluzione di tale nodo condiziona l’esame dell’eccezione di inammissibilità e degli ulteriori motivi.

Il Tribunale muove dal principio costituzionale secondo cui il reclutamento dei dipendenti pubblici deve avvenire per pubblico concorso, con deroghe ammesse dall’art. 97, terzo comma, Cost. nei soli casi stabiliti dalla legge. L’art. 5 della legge regionale n. 42/2013 conferma la regola, prescrivendo che l’incarico di comandante dei corpi di polizia degli enti locali sia conferito per concorso.

Il ricorrente indica quali fonti del sistema derogatorio il regolamento del corpo di polizia provinciale e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che qualificano l’incarico come posizione organizzativa conferibile fiduciariamente ai funzionari in servizio. La Corte ritiene che tali atti siano fonti normative secondarie, incapaci di derogare al dettato costituzionale e alla legge regionale che vi si conforma. La riqualificazione del ruolo in sede regolamentare non può mutare il regime di accesso posto da fonti superiori.

Poiché i regolamenti sono invocati come parametri normativi violati, le disposizioni derogatorie in essi contenute devono essere disapplicate, in ossequio ai principi di risoluzione dei conflitti fra fonti. La disapplicazione assorbe la censura di incompetenza del dirigente: escluso il potere del Presidente di conferire l’incarico fiduciario, non si configura alcun difetto di competenza dell’organo che ha esercitato il diverso potere, conforme alla legge, di indizione del concorso.

Respinti i motivi fondati sulla violazione dei regolamenti provinciali, tutte le altre censure risultano inammissibili per carenza di interesse, come eccepito dalla difesa dell’amministrazione. Ritenuta legittima la decisione di indire la selezione, il ricorrente che non vi ha partecipato non ricaverebbe alcun vantaggio dall’annullamento degli atti per vizi intrinseci. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione del conflitto fra fonti rilevato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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